Sentenza del 09/05/2025 n. 2757 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento n. --------/2022, notificato il 2 gennaio 2023, relativo al 2016, con cui gli erano stati attribuiti € 14.031 di reddito di capitale. L’atto conseguiva all’accertamento con adesione sottoscritto dalla C.M.C. s.r.l. il 5 aprile 2022 e pagato il 26 aprile 2022, che aveva accertato maggiori ricavi per € 56.443. Ritenendo la società a ristretta base (due soci), l’Ufficio aveva imputato al ricorrente il 50% dei maggiori utili, applicando la percentuale imponibile del 49,72%, e aveva liquidato € 5.250 di maggiori imposte, oltre interessi, e € 4.687,20 di sanzioni. C. G. ha dedotto carenza di motivazione, insussistenza del reddito attribuitogli e difetto di prova, contestando che la sola presunzione di distribuzione degli utili societari fosse sufficiente e richiamando l’onere probatorio dell’Amministrazione previsto dall’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, con decisione del 10 aprile 2025, ha accolto il ricorso e annullato l’avviso. Ha ritenuto che la ristretta compagine societaria e i vincoli familiari, da soli, non provino la distribuzione degli utili ai soci: l’Ufficio doveva indicare riscontri concreti, gravi, precisi e concordanti, come movimentazioni bancarie o incrementi patrimoniali, che collegassero i maggiori ricavi societari alla percezione da parte del socio. La mera derivazione dell’accertamento personale da quello societario non assolve tale onere; non può inoltre gravare sul contribuente la prova negativa di non aver ricevuto utili occulti. Spese compensate per gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella recente normativa intervenuta.
Norme richiamate
Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992
Il giudice annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
L’Amministrazione deve provare in giudizio, con elementi circostanziati e puntuali, i fatti che fondano la pretesa. Se la prova manca o è insufficiente, il giudice deve annullare l’atto. Nel caso della presunta distribuzione di utili, occorrono elementi concreti che colleghino i maggiori ricavi societari alla loro effettiva attribuzione ai soci.
Art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992
le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla Corte di Giustizia Tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate
La compensazione delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni esplicitate dal giudice. In questa controversia la Corte ha compensato le spese, richiamando la recente normativa intervenuta.
Art. 9, comma 1, lettera f), D.Lgs. 156/2015
La decisione lo cita quale disposizione modificativa dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, relativo ai presupposti per la compensazione delle spese.
Massime di principio
- La ristrettezza della compagine societaria, anche accompagnata da vincoli familiari, non dimostra da sola che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci: costituisce un indizio che deve essere corroborato da ulteriori riscontri concreti.
- Per imputare al socio redditi presuntivamente distribuiti, l’Amministrazione deve indicare e provare elementi che colleghino le somme sottratte a imposizione dalla società alla disponibilità del socio; non basta richiamare l’accertamento societario, anche se definito con adesione.
- Non si può addossare al contribuente l’onere di provare la mancata percezione di utili occulti, quando ciò richieda la dimostrazione di un fatto negativo. L’Ufficio deve prima fornire una base probatoria adeguata per la distribuzione.
- In base all’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, il giudice deve valutare la prova della pretesa tributaria e annullare l’atto se essa manca, è contraddittoria o non è sufficientemente circostanziata e puntuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 mag 2025Sentenza del 09/05/2025 n. 142 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa
- Sentenza · 9 mag 2025Sentenza del 09/05/2025 n. 3524 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 8 mag 2025Sentenza del 08/05/2025 n. 391 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 8 mag 2025Sentenza del 08/05/2025 n. 17283 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 mag 2025Sentenza del 07/05/2025 n. 86 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara
- Sentenza · 7 mag 2025Sentenza del 07/05/2025 n. 12074 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →