Sentenza del 09/05/2025 n. 3524 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
gli appellanti chiedevano che, essendosi formato un giudicato favorevole alla venditrice (con annullamento integrale dell'avviso di liquidazione), tale giudicato più recente prevalesse e si estendesse anche nei loro confronti, risolvendo il contrasto tra giudicati costituitosi sui medesimi avvisi di liquidazione. Gli appellanti non avevano però impugnato le cartelle di pagamento formatesi a seguito delle sentenze emesse nei loro confronti, che sono così divenute definitive.
La decisione
l'appello è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che, pur essendo possibile applicare l'eccezione dell'art. 1306 c.c. nei casi di solidarietà tributaria, la deroga vale solo a favore del condebitore che non abbia visto formarsi nei suoi confronti un giudicato contrario. Poiché gli appellanti avevano sentenze definitive (e non avevano impugnato le relative cartelle), non possono avvalersi del giudicato favorevole ottenuto dalla venditrice. P.Q.M. rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Norme richiamate
art. 1306 c.c.
consente al condebitore, in deroga al principio generale dell'efficacia del giudicato solo inter partes, di opporre al creditore il giudicato intervenuto in un giudizio tra quest'ultimo e un altro condebitore; nel sistema tributario tale deroga è applicata ma è limitata: non può essere invocata se nei confronti del condebitore che intende avvalersene si è già formato un giudicato contrario e definitivo
Cass. n. 1589/2006
afferma che il giudicato favorevole tra amministrazione e un coobbligato non si estende al condebitore che abbia ottenuto autonomamente un giudicato contrario divenuto definitivo
Cass. n. 11499/2009
conferma il limite dell'estensione del giudicato favorevole: non opera se esiste un giudicato definitivo contrario nei confronti del condebitore che vorrebbe avvalersene
Cass. n. 26008/2013
ribadisce il principio per cui la deroga prevista dall'art. 1306 c.c. non consente di aggirare giudicati autonomi già divenuti definitivi
Cass. n. 5725/2016
sancisce che il giudicato riflesso non può prevaricare la definitività di giudicati sorti tra l'amministrazione e gli altri coobbligati
Cass. n. 1650/2017
conferma l'orientamento secondo cui la possibilità di opporre un giudicato favorevole di un altro coobbligato è esclusa se nei confronti del condebitore sussiste un giudicato contrario
Cass. n. 29974/2019
ribadisce il principio che il debitore in solido può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato solo se nei suoi confronti non si è formato altro giudicato di segno opposto
Cass. n. 28267/2021
conferma la stessa limitazione all'efficacia del giudicato riflesso nei rapporti di solidarietà tributaria
Massime di principio
- In caso di solidarietà tributaria il giudicato conseguito da un coobbligato può essere opposto all'amministrazione anche da un altro coobbligato (art. 1306 c.c.), ma solo se nei confronti di quest'ultimo non si è già formato un giudicato contrario e definitivo.
- Se ogni coobbligato propone giudizi autonomi e questi si definiscono (con sentenze divenute definitive o con cartelle definitive), ciascun giudicato vale solo tra le parti del rispettivo processo e impedisce l'estensione di un successivo giudicato favorevole intervenuto tra amministrazione e terzo.
- La formazione di cartelle di pagamento non impugnate che diventano definitive cristallizza la posizione del contribuente e impedisce poi di avvalersi di pronunce favorevoli rese a favore di altri coobbligati.
- Se un coobbligato è completamente inerte e non ha formato alcun giudicato, può beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato (giudicato riflesso); ma evitare l'inerzia è fondamentale: impugnare tempestivamente anche le cartelle esecutive per non perdere questa possibilità.
- Prassi operativa consigliata: coordinare le impugnazioni tra i coobbligati, valutare l'opportunità di proporre ricorsi autonomi contro cartelle e provvedimenti esecutivi e, se vi è possibilità di contrasto tra giudicati, privilegiare l'impugnazione degli atti di riscossione per evitare la definitiva cristallizzazione di posizioni sfavorevoli.
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