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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13930/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un verbale unico di accertamento notificato il 15/05/2017, con cui venivano contestate alla cooperativa ore di lavoro straordinario non denunciate e indebiti sgravi contributivi ex art. 1, comma 118, L. 190/2014. Il Tribunale di Modena rigettava l’opposizione della cooperativa e accoglieva la domanda riconvenzionale dell’INPS; la Corte d’appello di Bologna confermava integralmente. In cassazione la cooperativa articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che, in un’azione di accertamento negativo, l’onere probatorio gravasse sull’INPS e che la prova fondata sui cartellini marcatempo, meramente presuntiva, fosse stata illegittimamente preferita a dichiarazioni rese dinanzi a pubblici ufficiali, asseritamente dotate di prova legale; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c., oltre a omesso esame di circostanze decisive, per non avere i giudici di merito valorizzato le dichiarazioni dei dipendenti rese agli ispettori della Guardia di Finanza e per avere attribuito valore dirimente ai cartellini senza adeguata verifica della loro attendibilità; (3) violazione dell’art. 2359 c.c. e dell’art. 1, comma 118, L. 190/2014, perché il collegamento tra due società cooperative sarebbe stato desunto in modo erroneo dalla parziale coincidenza dei soci e dai rapporti commerciali, con conseguente illegittimo diniego dello sgravio contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla prova del lavoro straordinario e all’efficacia probatoria dei cartellini marcatempo, affermando che il datore di lavoro deve provare un diverso e inferiore orario effettivo rispetto a quello risultante dai rilevatori presenze; che i verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti attestati dai verbalizzanti come avvenuti in loro presenza, mentre le dichiarazioni di terzi rese agli ispettori sono liberamente valutabili; e che il giudice di merito aveva correttamente applicato le regole sulle presunzioni. Ha altresì respinto la censura sugli sgravi contributivi, rilevando che la disciplina dell’art. 1, comma 118, L. 190/2014 mira a incentivare nuova occupazione stabile e che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato insindacabilmente in cassazione la sostanziale continuità occupazionale, desumendola dal subentro negli appalti, dal passaggio del 98% dei soci lavoratori e dai collegamenti tra le cooperative. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    le censure ulteriori sono state ritenute inammissibili perché formulate contro una sentenza di appello confermativa, senza specificare la diversità delle rationes decidendi ai fini dell’art. 348-ter c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    non risulta violato quando il giudice valuta liberamente il materiale probatorio ritualmente acquisito

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    il giudicato della sentenza penale non è opponibile se non è provato nelle forme prescritte il passaggio in giudicato

  • art. 2697 c.c.

    nell’accertamento dell’orario di lavoro il datore di lavoro che contesti i dati risultanti dai cartellini deve provare il fatto impeditivo/modificativo/estintivo, cioè un diverso orario effettivo

  • art. 2700 c.c.

    i verbali di ispettori fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti; le dichiarazioni di terzi raccolte nel verbale sono liberamente apprezzabili

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici e loro valutazione

  • art. 2729 c.c.

    il giudizio di gravità, precisione e concordanza è sindacabile in cassazione solo per violazione del corretto metodo di valutazione, non per la mera diversa lettura degli indizi

  • art. 348-ter c.p.c.

    la mancata specifica deduzione della diversità tra le rationes decidendi rende inammissibili le censure di merito coperte dalla doppia conforme

  • art. 2359 c.c.

    rileva per individuare società controllate o collegate ai fini dell’esclusione dello sgravio contributivo

  • art. 1, comma 118, L. 190/2014

    l’esonero contributivo spetta solo in presenza di nuove assunzioni realmente idonee a creare nuova occupazione stabile; è escluso se vi è continuità sostanziale del rapporto o collegamento societario elusivo

  • art. 91 c.p.c.

    base per la condanna della soccombente alle spese del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di accertamento dell’orario di lavoro, i cartellini marcatempo costituiscono un elemento probatorio idoneo a fondare la ricostruzione del tempo di prestazione, ma il datore di lavoro che li contesti deve offrire una prova contraria specifica e idonea a dimostrare un diverso orario effettivo.
  • Nei verbali redatti da funzionari ispettivi, la piena prova ex art. 2700 c.c. riguarda soltanto i fatti attestati come direttamente compiuti o avvenuti in presenza del verbalizzante; le dichiarazioni rese da terzi agli ispettori hanno invece valore di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi istruttori.
  • La violazione delle norme sulle presunzioni semplici è configurabile in cassazione solo quando il giudice di merito applichi in modo scorretto i criteri di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente la contrapposizione di una diversa lettura degli indizi.
  • Lo sgravio contributivo destinato a incentivare nuove assunzioni stabili non spetta quando l’operazione economico-organizzativa realizzi soltanto una prosecuzione sostanziale dell’occupazione alle dipendenze di un soggetto formalmente diverso, specie in presenza di collegamenti societari e transito pressoché integrale del personale.
  • In presenza di sentenza di appello che conferma integralmente la decisione di primo grado, le censure di vizio motivazionale sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente la diversità tra le rationes decidendi che escluda l’effetto preclusivo della doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRetribuzione e TFRContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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