Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04720/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico emesso ai sensi dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, con il quale all contribuente veniva attribuito un maggior reddito IRPEF sulla base della sottoscrizione del 25% di un finanziamento soci in conto capitale per una società, risultante da verbale assembleare con previsione di versamento dell'aumento di capitale entro un termine prestabilito. La contribuente impugnava l'atto; il ricorso veniva respinto in primo grado e, in appello, la CTR dichiarava l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, pur formulando anche valutazioni sul merito. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, perché l'appello conteneva invece specifiche censure alla sentenza di primo grado; 2) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973; 3) ulteriore violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: dall'atto di appello, come riprodotto nel ricorso e come descritto dalla stessa sentenza impugnata, emergevano censure specifiche su contraddittorio procedimentale, presunzioni, onere della prova, valutazione del materiale istruttorio e motivazione della decisione di primo grado. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché rivolti contro argomentazioni di merito svolte dalla CTR solo ad abundantiam dopo la declaratoria di inammissibilità, quindi prive di autonoma efficacia decisoria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di appello è stata censurata perché aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'impugnazione per difetto di motivi specifici, nonostante dal complesso dell'atto d'appello risultassero chiaramente le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi deve essere applicata in modo restrittivo: è sufficiente che dall'atto, letto nel suo complesso, risulti la volontà inequivoca di contestare la decisione di primo grado e le sue rationes decidendi.
  • L'onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 è soddisfatto quando l'appellante ripropone, in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, le ragioni poste a base della originaria impugnazione o della difesa, purché il dissenso investa la decisione o capi di essa in modo comprensibile anche per implicito.
  • Se il giudice di appello dichiara inammissibile l'impugnazione, ogni successiva motivazione sul merito è svolta ad abundantiam e non ha autonoma efficacia decisoria; il ricorso per cassazione deve quindi censurare la sola statuizione di rito, mentre le doglianze rivolte alle argomentazioni aggiuntive sono inammissibili per difetto di interesse.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di error in procedendo consente alla Corte di esaminare direttamente l'atto processuale per verificare la correttezza della valutazione di ammissibilità dell'appello.
  • La sanzione di inammissibilità, incidendo sull'accesso alla tutela giurisdizionale, non può essere desunta da una lettura formalistica dell'atto di gravame quando le censure siano ricostruibili con sufficiente chiarezza dal contenuto complessivo dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.