Cassazione Civile, Ordinanza n. 04720/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico emesso ai sensi dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, con il quale all contribuente veniva attribuito un maggior reddito IRPEF sulla base della sottoscrizione del 25% di un finanziamento soci in conto capitale per una società, risultante da verbale assembleare con previsione di versamento dell'aumento di capitale entro un termine prestabilito. La contribuente impugnava l'atto; il ricorso veniva respinto in primo grado e, in appello, la CTR dichiarava l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, pur formulando anche valutazioni sul merito. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, perché l'appello conteneva invece specifiche censure alla sentenza di primo grado; 2) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973; 3) ulteriore violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: dall'atto di appello, come riprodotto nel ricorso e come descritto dalla stessa sentenza impugnata, emergevano censure specifiche su contraddittorio procedimentale, presunzioni, onere della prova, valutazione del materiale istruttorio e motivazione della decisione di primo grado. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché rivolti contro argomentazioni di merito svolte dalla CTR solo ad abundantiam dopo la declaratoria di inammissibilità, quindi prive di autonoma efficacia decisoria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di appello è stata censurata perché aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'impugnazione per difetto di motivi specifici, nonostante dal complesso dell'atto d'appello risultassero chiaramente le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado.
Norme richiamate
art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
norma posta a base dell'accertamento sintetico del maggior reddito; nel caso concreto l'Ufficio ha utilizzato la sottoscrizione del finanziamento soci come indice di capacità contributiva.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
l'onere dei motivi specifici di appello nel processo tributario va interpretato restrittivamente; l'inammissibilità è configurabile solo se dall'atto non emerga in alcun modo una chiara volontà di contestare la decisione di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma evocata per denunciare violazione/falsa applicazione di norme di diritto nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato dalla Corte per qualificare correttamente la doglianza come error in procedendo sulla ritualità dell'appello.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
richiamato come base della censura motivazionale, poi non esaminata perché assorbita dall'inammissibilità rispetto al merito.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
invocati come parametri della censura relativa alla valutazione delle prove e del materiale istruttorio.
la disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia impone un'interpretazione restrittiva della sanzione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi deve essere applicata in modo restrittivo: è sufficiente che dall'atto, letto nel suo complesso, risulti la volontà inequivoca di contestare la decisione di primo grado e le sue rationes decidendi.
- L'onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 è soddisfatto quando l'appellante ripropone, in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, le ragioni poste a base della originaria impugnazione o della difesa, purché il dissenso investa la decisione o capi di essa in modo comprensibile anche per implicito.
- Se il giudice di appello dichiara inammissibile l'impugnazione, ogni successiva motivazione sul merito è svolta ad abundantiam e non ha autonoma efficacia decisoria; il ricorso per cassazione deve quindi censurare la sola statuizione di rito, mentre le doglianze rivolte alle argomentazioni aggiuntive sono inammissibili per difetto di interesse.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di error in procedendo consente alla Corte di esaminare direttamente l'atto processuale per verificare la correttezza della valutazione di ammissibilità dell'appello.
- La sanzione di inammissibilità, incidendo sull'accesso alla tutela giurisdizionale, non può essere desunta da una lettura formalistica dell'atto di gravame quando le censure siano ricostruibili con sufficiente chiarezza dal contenuto complessivo dell'impugnazione.
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