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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11129/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (esattore)

La controversia

La controversia nasce da alcune cartelle di pagamento emesse per IRPEF dell'anno d'imposta 1999 e per IVA e IRAP degli anni d'imposta 2001 e 2003, indirizzate a un socio accomandatario di una società in accomandita semplice quale coobbligato. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto tardiva la notifica delle cartelle a tale coobbligato, applicando la decadenza di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, pur a fronte dell'accertata tempestiva notifica delle medesime cartelle al debitore principale, la società. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la società concessionaria deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602/1973 e 1310 c.c., sostenendo che, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo nei confronti di debitore principale e coobbligato solidale, la tempestiva notifica della cartella a uno solo di essi impedisce la decadenza anche rispetto all'altro.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di riscossione mediante ruolo, quando l'azione è esercitata verso il debitore iscritto a ruolo e il coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno dei destinatari impedisce la decadenza prevista dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973. La regola non viene ricavata dall'art. 1310 c.c., ma direttamente dal tenore letterale dell'art. 25 citato, che consente la notifica "al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato". La Corte ha inoltre precisato che la disciplina introdotta dall'art. 7-sexies, comma 3, l. n. 212/2000 non era applicabile ratione temporis. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    "il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza"

    La disposizione va letta nel senso che, quando l'agente della riscossione procede nei confronti del debitore principale e del coobbligato, la tempestiva notifica della cartella a uno dei due è sufficiente a evitare la decadenza.

  • art. 1310 c.c.

    La Corte esclude che la soluzione dipenda dall'applicazione di questa norma, ritenendo che il principio discenda direttamente dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato in via di coerenza sistematica con la disciplina della notifica nei confronti del coobbligato in materia sanzionatoria.

  • art. 7-sexies, comma 3, l. n. 212/2000

    "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati"

    La Corte precisa che la norma non incide sulla fattispecie perché entrata in vigore solo dal 18/01/2024 e quindi non applicabile al caso deciso.

  • d.lgs. n. 219/2023

    È indicato come fonte di inserimento dell'art. 7-sexies, comma 3, l. n. 212/2000.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo, se l'amministrazione procede verso debitore principale e coobbligato solidale, la tempestiva notificazione della cartella a uno solo dei destinatari è sufficiente a impedire la decadenza prevista dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
  • Il principio di alternatività espresso dal testo dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 consente la notifica della cartella "al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato", sicché il termine decadenziale è rispettato quando la notifica tempestiva raggiunga almeno uno dei soggetti nei confronti dei quali si procede.
  • La regola non va fondata sull'art. 1310 c.c., ma sulla specifica disciplina speciale della riscossione contenuta nell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
  • Le norme sopravvenute che limitano gli effetti della notificazione ai soli destinatari non si applicano retroattivamente se entrate in vigore dopo i fatti di causa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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