Cassazione Civile, Ordinanza n. 30200/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento relativo all'anno 2004. L'Ufficio, applicando gli studi di settore, aveva determinato maggiori ricavi e, di riflesso, maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA. La CTR aveva ritenuto legittimo il ricorso all'accertamento induttivo per la condotta antieconomica del contribuente e per la grave incongruità dei dati dichiarati rispetto a quelli presuntivamente ricostruiti. In Cassazione il ricorrente deduceva, come unico motivo, la nullità della sentenza per vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia l'esiguità dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi accertati presuntivamente, pari all'11,86%.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre non è consentito contestare la sufficienza della motivazione né sollecitare una nuova valutazione del merito. Nel caso concreto, la CTR aveva comunque esaminato il fatto controverso relativo allo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti, valorizzandone la gravità e compiendo un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 62-bis d.l. n. 331/1993 conv. in l. n. 427/1993
È richiamato come base normativa dell'accertamento fondato sugli studi di settore utilizzato dall'Ufficio per rideterminare i ricavi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La sua attuale formulazione consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per censurare la mera insufficienza della motivazione o per ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
È richiamato nel percorso interpretativo seguito dalle Sezioni Unite per leggere la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente, per dedurre l'omesso esame di un fatto, deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e il modo in cui è stato discusso in causa.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per il rigoroso onere di specificazione e produzione nel ricorso per cassazione.
Norma richiamata per la trattazione camerale non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è invece consentito censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio motivazionale se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito.
- In tema di accertamento tributario fondato su studi di settore, la valutazione della gravità dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti è un apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- Per dedurre utilmente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato probatorio che lo dimostra, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività.
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