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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20312/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento unilaterale disposto da una compagnia aerea nei confronti di un comandante di aeromobile dalla base/unità di Venezia a Roma in data 1 ottobre 2014. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento sostenendo che il trasferimento fosse illegittimo. La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto illegittimo il trasferimento perché il datore non aveva provato la chiusura della sede di Venezia come unità produttiva e, inoltre, perché il trasferimento era avvenuto senza il consenso del lavoratore che assisteva persona con disabilità, in violazione della legge n. 104/1992. Contro tale decisione le società hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato Venezia come sede operativa e avesse precluso l'istruttoria sulla reale natura dello scalo, senza considerare la prova della chiusura; con il secondo hanno dedotto violazione dell'art. 33 della legge n. 104/1992, contestando che il trasferimento potesse dirsi nullo o illegittimo per il profilo del mancato consenso del lavoratore assistente di familiare disabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva compiuto un apprezzamento di merito delle prove, congruo e логico, e aveva correttamente posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare le ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a base del trasferimento, non essendo stata dimostrata la chiusura della sede di Venezia e la sua trasformazione in semplice scalo. Ha ritenuto non fondato anche il secondo motivo, ma lo ha considerato assorbito: la sentenza impugnata era comunque sorretta da una autonoma ratio decidendi, ossia la mancata prova delle ragioni legittimanti il trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c. (richiamato nel testo come 2013 c.c.), sufficiente da sola a giustificarne la declaratoria di illegittimità. Sono state quindi poste le spese a carico delle società ricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice di merito valuta le prove offerte dalle parti e attribuisce maggiore forza di convincimento ad alcune rispetto ad altre; l'apprezzamento del materiale probatorio resta riservato al merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare le ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento grava sul datore di lavoro che lo dispone.

  • art. 33 L. n. 104/1992

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la declaratoria di illegittimità del trasferimento del lavoratore che assiste persona disabile; il motivo è però assorbito dalla diversa ratio sulla mancata prova delle ragioni organizzative.

  • art. 2103 c.c.

    Il trasferimento del lavoratore deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; in difetto di prova, il trasferimento è illegittimo.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    A rigetto del ricorso consegue, ove dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio: la selezione, ponderazione e prevalenza attribuita alle prove rientrano nel potere del giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere ravvisata nel solo fatto che il giudice abbia ritenuto più convincente una prova rispetto a un'altra; tale attività è espressione della valutazione probatoria consentita al merito.
  • Nel trasferimento del lavoratore incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che lo giustificano.
  • Se il datore non prova la reale cessazione o riorganizzazione dell'unità produttiva da cui il lavoratore è trasferito, il trasferimento può essere dichiarato illegittimo per difetto della causale organizzativa.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea a sorreggerla, la censura che non scalfisce una di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze rivolte alle altre.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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