Sentenza del 17/06/2015 n. 12555 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato per cassazione la sentenza della CTR Abruzzo che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti del socio. L’accertamento derivava da un maggior reddito d’impresa attribuito alla società per costi ritenuti indeducibili e imputato pro quota al socio secondo il regime di trasparenza fiscale. Tuttavia, l’accertamento societario era stato annullato nei precedenti gradi di giudizio. Nel corso del giudizio di cassazione, il contribuente aveva inoltre aderito alla definizione agevolata della lite prevista dal D.L. n. 98 del 2011, pagando integralmente quanto dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Poiché la lite era stata definita mediante condono e pagamento integrale, è venuto meno l’interesse delle parti alla decisione. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio: le pronunce precedenti non producono quindi effetti di giudicato sostanziale e vengono private di attualità. Le spese dell’intero giudizio sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1
estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l’interesse alla decisione perché la controversia è stata definita o la pretesa è stata altrimenti eliminata, il giudizio tributario deve essere dichiarato estinto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3
le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate
In caso di cessazione della materia del contendere, salvo diversa disciplina applicabile, ciascuna parte sopporta le spese già sostenute.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
definizione agevolata delle liti fiscali
La presentazione regolare dell’istanza e il pagamento integrale dell’importo dovuto perfezionano la definizione della lite e fanno venir meno la materia del contendere.
L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8
comunicazione di regolarità
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta la regolarità della definizione costituisce prova del perfezionamento della procedura agevolata.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 3
La cassazione senza rinvio è lo strumento appropriato quando, per il venir meno della materia del contendere, non è più possibile o necessario proseguire il giudizio.
Codice di procedura civile, art. 310, comma 2
salvezza delle sentenze di merito pronunciate nel corso del giudizio
La disciplina ordinaria dell’estinzione non si applica in modo pieno alla cessazione della materia del contendere, perché quest’ultima comporta la rimozione delle pronunce non ancora passate in giudicato, ormai prive di attualità.
Massime di principio
- Se una controversia tributaria viene definita con un condono o con una procedura agevolata perfezionata mediante pagamento integrale, il giudizio perde il proprio oggetto e deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione della lite non comporta necessariamente una pronuncia sul merito della pretesa fiscale: la Corte non stabilisce chi avesse ragione sull’accertamento, ma prende atto che non esiste più un conflitto da decidere.
- Quando viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, le sentenze di merito non definitive emesse nei precedenti gradi vengono cassate senza rinvio e non acquistano efficacia di giudicato sostanziale.
- Il pagamento deve essere integrale e la procedura deve risultare regolare secondo le verifiche dell’Amministrazione finanziaria; una semplice istanza non perfezionata non è sufficiente.
- Nel regime di trasparenza delle società di persone, il reddito accertato alla società può essere imputato pro quota ai soci, ma tale imputazione viene meno se l’accertamento societario è annullato o se la lite viene definita con effetti incompatibili con la prosecuzione del giudizio del socio.
- In caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, le spese possono restare a carico di ciascuna parte nella misura già sostenuta, senza automatica condanna della parte formalmente soccombente.
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