Sentenza del 18/11/2016 n. 23506 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli che aveva confermato la validità dell'avviso di mora relativo a IRPEF e ILOR 1998. Con il primo motivo ha contestato la regolarità della notificazione della cartella di pagamento prodromica, sostenendo che il plico fosse stato consegnato a una persona qualificatasi come sorella ma priva, secondo lui, dei requisiti di familiare o convivente e senza valida sottoscrizione dell'avviso di ricevimento. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione della cartella, sostenendo che non consentisse di comprendere adeguatamente la pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notificazione della cartella, poiché la consegna a una persona di famiglia presente nell'abitazione non richiede necessariamente convivenza stabile né l'esatto rapporto di parentela dichiarato; spetta al destinatario provare che la presenza fosse meramente occasionale. La diversa residenza anagrafica della consegnataria non è stata ritenuta sufficiente. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., o comunque infondato, il motivo sulla motivazione della cartella, poiché il ricorrente non ne aveva trascritto i passaggi essenziali né indicato adeguatamente la collocazione processuale. Essendo stata regolarmente notificata la cartella e non essendo stata impugnata, l'avviso di mora e la conseguente iscrizione ipotecaria sono rimasti validi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.600 euro per ciascun controricorrente, oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
Disciplina l'iscrizione ipotecaria conseguente all'esistenza di un credito tributario iscritto a ruolo; nel caso concreto la relativa comunicazione è stata ritenuta valida perché fondata su una cartella regolarmente notificata.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1
Rinvia alle regole del codice di procedura civile in materia di notificazione degli atti tributari, rendendo applicabili le modalità previste dall'art. 139 c.p.c.
La consegna dell'atto a persona di famiglia non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela né l'ulteriore requisito della convivenza.
La notifica presso l'abitazione può perfezionarsi mediante consegna a un familiare o a una persona addetta alla casa, anche senza convivenza anagrafica o stabile. Chi contesta la notifica deve dimostrare che la presenza del consegnatario fosse del tutto occasionale.
Contengono la disciplina generale delle notificazioni degli atti giudiziari; nel caso esaminato sono state utilizzate per valutare la validità della consegna della cartella di pagamento.
Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, riportandone o indicandone il contenuto essenziale e la collocazione processuale. La violazione comporta l'inammissibilità della censura.
Consente di richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ma tale facoltà non sostituisce l'onere di autosufficienza del ricorso previsto dall'art. 366, n. 6, c.p.c.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2
Prevede l'acquisizione del fascicolo di parte al fascicolo d'ufficio nel processo tributario; ciò non elimina l'obbligo del ricorrente per cassazione di indicare puntualmente gli atti rilevanti.
Ha consentito la distrazione delle spese in favore del difensore di Equitalia dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- La notifica di una cartella presso l'abitazione del destinatario è normalmente valida se l'atto viene consegnato a un familiare o a una persona apparentemente addetta alla casa; non sono indispensabili la convivenza anagrafica o l'esatta corrispondenza del grado di parentela dichiarato.
- La contestazione della qualifica del consegnatario richiede una prova concreta della sua presenza meramente occasionale nell'abitazione. La sola diversa residenza anagrafica o la negazione del rapporto di parentela, di regola, non sono sufficienti.
- Quando una cartella è stata regolarmente notificata e non viene impugnata tempestivamente, le successive procedure di riscossione, compreso l'avviso di mora e, nei presupposti di legge, l'iscrizione ipotecaria, non possono essere contestate semplicemente sostenendo per la prima volta l'omessa notificazione dell'atto presupposto.
- Nel ricorso per cassazione, chi contesta la motivazione o il contenuto di una cartella deve riportare i passaggi essenziali dell'atto e indicarne con precisione la collocazione processuale; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile senza esame nel merito.
- Se la cartella richiama una precedente pretesa tributaria già oggetto di giudizio e definita da una sentenza conosciuta dal contribuente, tale rinvio può contribuire a rendere sufficiente la motivazione dell'atto, purché consenta di identificare chiaramente il debito richiesto.
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