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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19486/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso proposta da un ex dirigente ENEL per ottenere la restituzione di ritenute fiscali operate dall’ENEL sulla liquidazione della quota del Fondo di previdenza integrativa complementare P.I.A. Il contribuente sosteneva che una parte delle somme dovesse essere tassata al 12,50% come rendimento derivante da investimenti sul mercato, mentre l’amministrazione applicava l’aliquota media prevista dal TUIR. Dopo un primo accoglimento in CTP e una successiva decisione di CTR favorevole solo in parte al contribuente, la precedente sentenza d’appello era stata cassata con rinvio affinché si accertasse, in concreto, se e in quale misura i capitali fossero stati effettivamente investiti sul mercato, quali rendimenti fossero stati prodotti e come fosse stata ripartita l’eventuale plusvalenza. In sede di rinvio, la CTR ha ritenuto sufficiente la perizia e la certificazione prodotte dal contribuente e ha quantificato il rimborso, ritenendo valida la documentazione in assenza di una specifica indicazione di importo minore da parte dell’Agenzia. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità per motivazione apparente; (2) violazione del principio di diritto enunciato in sede rescissoria e del giudicato interno/esterno; (3) violazione del principio di non contestazione; (4) violazione dell’art. 2697 c.c. per erronea valutazione dell’onere della prova e delle prove documentali; (5) omesso esame di un fatto decisivo sull’effettivo investimento delle somme e sulla quantificazione del rendimento; (6) violazione dell’art. 394, comma 3, c.p.c. per avere la CTR riconosciuto un importo superiore a quello originariamente domandato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata solo apparente perché la CTR si era limitata a un generico richiamo alla documentazione prodotta dal contribuente, senza spiegare in modo analitico perché essa fosse idonea a dimostrare il rendimento effettivamente derivante da investimenti sul mercato, come richiesto dal precedente dictum della Cassazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il contribuente, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di rimborso, deve provare la parte dell’indennità ascrivibile a rendimenti frutto di investimento sul mercato, e ha escluso che siano sufficienti certificazioni o perizie prive di specificazione dei criteri di calcolo del rendimento. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione effettiva e non meramente apparente; il rinvio generico alla documentazione non basta se non consente di comprendere il percorso argomentativo decisorio.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente integra un vizio di nullità denunciabile in cassazione.

  • art. 63 d.lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e ai limiti del rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al dictum rescindente e non può decidere su presupposti incompatibili con esso.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato vincola sulle statuizioni già coperte da decisione definitiva e non consente di superare i limiti della pronuncia di cassazione con rinvio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non può sostituire l’onere probatorio gravante sulla parte che chiede il rimborso.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la quota di prestazione riconducibile a rendimenti da investimento sul mercato grava sul contribuente che chiede il rimborso.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è stato dedotto in via subordinata ma è rimasto assorbito.

  • art. 394, comma 3, c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio non può essere attribuito un importo superiore a quello richiesto con l’originario ricorso introduttivo.

  • art. 16 TUIR

    Nel caso delle prestazioni di previdenza integrativa, il regime di tassazione separata si applica alla sorte capitale, mentre il rendimento eventualmente maturato segue il diverso regime agevolato nei limiti accertati.

  • art. 17 TUIR

    Concorre, insieme all’art. 16 TUIR, a disciplinare la tassazione separata della parte non riconducibile a rendimento da investimento.

  • art. 6 l. n. 482/1985

    La ritenuta del 12,50% si applica ai soli rendimenti effettivamente derivanti dall’investimento sul mercato del capitale accantonato.

  • art. 42, comma 4, d.P.R. n. 917/1986

    Norma richiamata nel quadro della disciplina fiscale ratione temporis applicabile alle prestazioni del fondo.

  • art. 1, comma 5, l. n. 30/1997

    Norma richiamata dal contribuente quale base del diverso trattamento fiscale invocato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso relativo a prestazioni di previdenza complementare erogate a iscritti anteriori al d.lgs. n. 124/1993, il contribuente deve distinguere tra sorte capitale e rendimento, poiché solo il rendimento effettivamente prodotto da investimenti sul mercato beneficia della ritenuta del 12,50%.
  • L’onere di provare che una parte della prestazione costituisce rendimento agevolato grava sul contribuente che agisce per il rimborso; non è sufficiente il mero richiamo a certificazioni o perizie prive di indicazione dei criteri di calcolo e della riconducibilità degli importi a investimenti sul mercato.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve dare puntuale esecuzione al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e motivare in modo specifico l’accertamento compiuto, non potendo limitarsi a un richiamo generico alla documentazione prodotta.
  • Una motivazione che si limiti ad affermazioni apodittiche sulla valenza probatoria di documenti di parte, senza spiegare perché essi dimostrino il fatto decisivo richiesto, è meramente apparente e determina nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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