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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22206/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione professionale)

La controversia

La controversia traeva origine dall'impugnazione, da parte di un'associazione sindacale, di un bando di concorso pubblico indetto da un'agenzia regionale per l'assunzione di tre collaboratori tecnici professionali chimici a tempo indeterminato e pieno. Il bando richiedeva, oltre alla laurea in chimica, l'iscrizione all'albo professionale dei chimici. L'amministrazione sosteneva che tale previsione fosse illegittima, ma soprattutto, nei successivi gradi di giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, affermando che la soluzione della lite dipendesse dall'interpretazione del CCNL di settore e che tale interpretazione dovesse essere devoluta al giudice ordinario tramite la procedura incidentale di cui all'art. 64 d.lgs. 165/2001. I motivi di ricorso per cassazione erano tre: (1) violazione degli artt. 7, 8 e 9 c.p.a. per avere il Consiglio di Stato ritenuto la questione rientrante nella giurisdizione amministrativa e qualificato il CCNL come mero parametro di legittimità del bando; (2) violazione dell'art. 34 c.p.c. per non avere considerato l'interpretazione del CCNL come questione pregiudiziale da rimettere al giudice ordinario; (3) in subordine, richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 63 e 64 d.lgs. 165/2001, per asserita lesione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso: la lite riguardava l'impugnazione di un bando concorsuale, quindi una materia devoluta alla giurisdizione amministrativa; l'interpretazione del contratto collettivo era solo incidentale, senza efficacia di giudicato, ed era compito del giudice amministrativo svolgerla ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 104/2010 per decidere sulla legittimità del bando. La procedura dell'art. 64 d.lgs. 165/2001, destinata al giudice civile di primo grado e non attivabile in appello davanti al Consiglio di Stato, non era applicabile. La questione di costituzionalità è stata reputata inammissibile perché non rilevante; la Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'agenzia regionale, confermando la decisione del Consiglio di Stato che aveva escluso il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha affermato che, nella controversia sul bando di concorso pubblico, l'interpretazione del CCNL costituiva un mero passaggio incidentale e un parametro di legittimità del provvedimento impugnato, da risolversi dal giudice amministrativo in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 104/2010, non essendo invece utilizzabile la procedura dell'art. 64 d.lgs. 165/2001, propria del giudice civile di primo grado. È stata altresì esclusa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore delle parti costituite e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; la Corte non ne accoglie la lettura proposta.

  • art. 8 c.p.a.

    È la norma che consente al giudice amministrativo di risolvere in via incidentale le questioni interpretative del contratto collettivo rilevanti per la decisione.

  • art. 9 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente nel dedurre la violazione delle regole di giurisdizione; non conduce all'accoglimento del ricorso.

  • art. 34 c.p.c.

    Invocato per sostenere la pregiudizialità dell'interpretazione del CCNL; la Corte esclude che ciò imponga la rimessione al giudice ordinario.

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    Viene richiamato nel delineare il riparto di giurisdizione nel pubblico impiego contrattualizzato; nel caso concreto la controversia sul bando di concorso resta nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 64 d.lgs. 165/2001

    La procedura incidentale speciale di interpretazione del CCNL è ritenuta destinata al giudice civile di primo grado e non applicabile automaticamente al giudizio amministrativo d'appello.

  • art. 50 CCNL 2001

    La ricorrente lo assume come disposizione da interpretare in modo decisivo per la controversia; la Corte lo qualifica invece come oggetto di interpretazione incidentale nel giudizio sul bando.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella questione di costituzionalità, ma la Corte ne esclude la rilevanza nel caso concreto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella questione di costituzionalità, ma la Corte ne esclude la rilevanza nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella questione di costituzionalità, ma la Corte ne esclude la rilevanza nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di un bando di concorso pubblico, il giudice amministrativo conserva la giurisdizione anche quando la decisione richieda di interpretare clausole del contratto collettivo applicabile, purché tale interpretazione serva solo come parametro incidentale di legittimità dell'atto.
  • La procedura speciale di cui all'art. 64 d.lgs. 165/2001 è costruita per il giudizio civile di primo grado e non può essere automaticamente trasposta nel giudizio amministrativo, né tantomeno utilizzata per rimettere al giudice ordinario una questione già inserita in un appello davanti al Consiglio di Stato.
  • L'interpretazione del contratto collettivo, quando non costituisce oggetto autonomo della domanda ma solo questione pregiudiziale rispetto alla legittimità di un atto amministrativo, può e deve essere svolta incidenter tantum dal giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale.
  • La mancata attivazione della procedura ex art. 64 d.lgs. 165/2001 non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione se la norma non è applicabile al tipo di giudizio e se la questione interpretativa non impone una rimessione al giudice ordinario.
  • Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando, nel caso concreto, non è rilevante ai fini della decisione perché manca il presupposto della pretesa lesione della tutela giurisdizionale o del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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