Cassazione Civile, Ordinanza n. 22235/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento di compensi professionali per attività difensiva. In primo grado il tribunale ha deciso in composizione monocratica nonostante la causa, secondo la ricorrente, dovesse essere decisa dal tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011. La corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto comunque valida la pronuncia del primo giudice, ha esaminato il merito, ha respinto le doglianze della parte condannata e, accogliendo l'appello incidentale del professionista, ha aumentato il compenso liquidato. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 50-bis e 161, comma 1, c.p.c. e dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che la decisione di primo grado, resa da giudice monocratico invece che collegiale, dovesse essere dichiarata nulla; 2) medesime violazioni per avere la corte d'appello deciso nel merito senza prima annullare la sentenza di primo grado; 3) violazione dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 150/2011, perché l'erroneo rito avrebbe impedito la difesa personale e comportato costi evitabili. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha dichiarati inammissibili, rilevando che la ricorrente non aveva allegato in che modo l'asserita nullità della decisione di primo grado o l'errore sul rito avessero concretamente inciso sulle successive statuizioni di merito o sui diritti di difesa. Ha quindi confermato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il vizio relativo alla composizione del giudice di primo grado, pur astrattamente configurabile come causa autonoma di nullità, poteva essere fatto valere utilmente solo se la ricorrente avesse dedotto uno specifico pregiudizio derivante dall'applicazione delle regole del secondo grado in luogo di quelle del primo grado. In assenza di tale allegazione, e mancando la concreta dimostrazione di una lesione del diritto di difesa derivante dall'erroneo rito, i motivi sono stati considerati inammissibili per difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La causa soggetta a rito sommario speciale doveva essere decisa secondo la previsione della composizione collegiale; l'errore sulla composizione del giudice integra un vizio processuale, ma assume rilievo solo se abbia inciso concretamente sui diritti di difesa o sul risultato del giudizio.
È richiamato come norma che disciplina la composizione del tribunale e la distinzione tra collegio e monocratico, la cui violazione può dar luogo a nullità della decisione.
La violazione sulla composizione del giudice si traduce in una nullità della sentenza convertibile in motivo di impugnazione, non automaticamente in rimessione al primo giudice.
È richiamato per il rinvio all'art. 161, comma 1, c.p.c., quale fondamento dell'autonoma nullità della decisione resa dal giudice erroneamente composto.
Indica il rito camerale semplificato in cui il ricorso è stato definito.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato come base per la definizione del ricorso in camera di consiglio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'inosservanza delle regole sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale costituisce una nullità autonoma della sentenza, ma non comporta di per sé la rimessione della causa al primo giudice quando il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito.
- Il vizio derivante dall'erronea composizione del giudice è deducibile utilmente solo se la parte allega e dimostra che l'applicazione delle regole del grado di giudizio corretto avrebbe inciso concretamente sulla decisione o sulle facoltà difensive.
- L'errore sul rito non determina nullità della sentenza in astratto: esso rileva solo se si traduce in una lesione effettiva del diritto di difesa o in un'incidenza sulle regole di competenza.
- La denuncia di un vizio processuale è inammissibile per difetto di interesse quando la parte non indica quale pregiudizio specifico, concreto e attuale sia derivato dall'irregolarità processuale lamentata.
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