Cassazione Civile, Ordinanza n. 22239/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società creditrice otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un imprenditore individuale e procedeva a esecuzione forzata mediante pignoramento presso terzi. L'esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi sostenendo la nullità del pignoramento perché notificato presso una residenza dalla quale si era trasferito da tempo. Il giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura e fissava il termine per il giudizio di merito; nelle more la creditrice rinunciava all'esecuzione. Nel giudizio di merito l'opponente chiedeva che fosse accertata la soccombenza virtuale della creditrice ai fini delle spese, ma il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l'opponente alle spese, ritenendo che l'atto fosse stato correttamente notificato alla residenza risultante dal registro delle imprese e che l'imprenditore avesse l'onere di chiedere l'aggiornamento dei dati entro 30 giorni dal trasferimento. Con il ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione degli artt. 2193 c.c. e 8, comma 5, L. 580/1993, sostenendo che l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ha mera funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia e non può essere utilizzata dal creditore per ricavare la residenza del debitore esecutato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che per l'imprenditore iscritto nelle sezioni speciali del registro delle imprese le risultanze del registro hanno il valore di certificazione anagrafica di residenza; in base all'art. 18, comma 2, lett. a), e comma 3, d.P.R. 581/1995 l'imprenditore deve indicare la residenza anagrafica e chiedere entro 30 giorni le modifiche dei dati rilevanti. Poiché il ricorrente non aveva aggiornato l'iscrizione, il creditore aveva legittimamente notificato il pignoramento alla residenza risultante dal registro. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, senza provvedere sulle spese per mancata difesa dell'intimata, e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
La censura è stata proposta per violazione di legge.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi che le risultanze del registro imprese non fossero opponibili per ricavare la residenza; la Corte non accoglie tale lettura.
"ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia"
La funzione di certificazione anagrafica conferma la rilevanza delle risultanze del registro per rendere certe le informazioni anagrafiche, compresa la residenza.
art. 18, comma 2, lett. a), d.P.R. 581/1995
Per l'iscrizione nelle sezioni speciali l'imprenditore deve indicare la residenza anagrafica.
art. 18, comma 3, d.P.R. 581/1995
L'imprenditore deve chiedere entro 30 giorni la modifica degli elementi anagrafici variati.
La creditrice ha rinunciato all'esecuzione nelle more del giudizio di opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato per chiarire che le risultanze anagrafiche comprendono anche le informazioni sulla residenza.
Massime di principio
- Per l'imprenditore individuale iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese, la residenza anagrafica risultante dal registro è idonea a fondare la notificazione degli atti esecutivi da parte del creditore procedente.
- La funzione di certificazione anagrafica della sezione speciale del registro delle imprese rende opponibili ai terzi le risultanze anagrafiche ivi indicate, finché l'imprenditore non ne chieda l'aggiornamento nei termini di legge.
- Se l'imprenditore non provvede a comunicare tempestivamente la variazione della propria residenza, il creditore può legittimamente fare affidamento sul dato registrale per la notificazione dell'atto.
- La censura per violazione di legge è infondata quando pretende di escludere la rilevanza del registro imprese, nonostante la normativa speciale attribuisca a quel registro una funzione certificativa dei dati anagrafici.
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