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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22236/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che la stessa ricorrente, con memoria, aveva manifestato la volontà di non coltivare il giudizio, dando atto della cessazione della materia del contendere e chiedendo l'estinzione. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese. Ha anche dato atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per crediti riferiti agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, relativi ad accertamenti divenuti definitivi per mancata opposizione. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente contro la cartella, la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per violazione del ne bis in idem, ritenendo che vi fosse già una precedente decisione passata in giudicato di inammissibilità su un ricorso fondato sulla conoscenza di un estratto di ruolo. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, la violazione degli artt. 19 e 29 del d.lgs. n. 546 del 1992. Nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente ha inoltre comunicato di aver presentato una dichiarazione agevolata sulla cartella e di avere integralmente pagato quanto dovuto, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge nel giudizio tributario

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge nel giudizio tributario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo cui si riferisce il comma 1-quater

Massime di principio

  • Se il ricorrente dichiara di non voler coltivare il giudizio e rappresenta la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nel giudizio di legittimità, la sopravvenienza di fatti incompatibili con la prosecuzione dell'interesse al ricorso può determinare la chiusura del processo senza esame del merito.
  • Quando il giudizio si arresta per sopravvenuto difetto di interesse, la Corte può compensare le spese di lite.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse esclude, in difetto dei presupposti normativi, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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