Cassazione Civile, Ordinanza n. 22204/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento monitorio con cui una società, quale mandataria all'incasso di un incentivo riconosciuto per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed efficienza energetica, ha chiesto al Gestore dei servizi energetici il pagamento di una somma pari all'incentivo spettante al mandante, sulla base della convenzione e del rapporto di mandato. Il GSE ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo e, in via preliminare, regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la domanda rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., perché concernente incentivi nel settore dell'energia e perché il credito dipenderebbe da verifiche pubblicistiche compiute dal GSE; ha inoltre richiamato l'annullamento in autotutela dell'ammissione agli incentivi per asserita mancanza dei requisiti. La controparte ha resistito, chiedendo il riconoscimento della giurisdizione ordinaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda riguardasse non l'esercizio di poteri autoritativi del GSE, ma il pagamento di un corrispettivo/incentivo dovuto in forza di un rapporto di diritto privato e della convenzione con il soggetto produttore, nel contesto di un mandato all'incasso. Ha escluso che la mera eccezione del GSE sull'annullamento in autotutela degli incentivi potesse spostare la giurisdizione, poiché questa si determina sul petitum sostanziale. Le spese del giudizio sono state rimesse al giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. o), d.lgs. 104/2010 (cod. proc. amm.)
"sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ... le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia"
La norma non si applica alle controversie aventi ad oggetto il mero pagamento di incentivi/corrispettivi fondati su un rapporto privatistico, quando non sia in discussione l'esercizio di poteri autoritativi della P.A. o del gestore pubblico.
È richiamato come base della verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili ai fini dell'erogazione degli incentivi, ma la Corte nega che tale previsione, nel caso concreto, trasformi la lite in controversia di giurisdizione amministrativa.
La disciplina del sistema incentivante è richiamata per evidenziare che la regolazione può essere completata dalla decretazione ministeriale e dall'intervento del GSE, ma ciò non muta la natura privatistica della pretesa di pagamento azionata in giudizio.
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa ricorre solo quando la controversia attenga a procedure o provvedimenti pubblicistici in materia energetica, non quando riguardi un credito di natura meramente patrimoniale.
Richiamato indirettamente nel quadro della giurisprudenza sul petitum sostanziale e sull'eccezione di merito, ma senza autonoma statuizione sul riparto dell'onere probatorio.
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli incentivi energetici, la giurisdizione va individuata in base al petitum sostanziale: se la domanda mira al pagamento di una somma dovuta in forza di un rapporto di diritto privato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- La presenza di poteri pubblicistici del gestore o la sua natura di soggetto a partecipazione pubblica non bastano, da soli, a radicare la giurisdizione amministrativa: occorre che la lite investa concretamente l'esercizio di poteri autoritativi o provvedimentali.
- L'eccezione di annullamento in autotutela del titolo o del beneficio incide sul merito della pretesa, ma non sposta la giurisdizione quando la domanda proposta resta una richiesta di condanna al pagamento di un corrispettivo.
- Nei rapporti di incentivazione collegati a convenzioni e a un mandato all'incasso, la posizione del privato è di diritto soggettivo e la controversia sul pagamento rientra nel giudice ordinario.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia energetica non copre automaticamente tutte le liti connesse al settore, ma solo quelle attinenti a procedure e provvedimenti pubblici; restano escluse le controversie meramente patrimoniali.
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