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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22238/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La lite origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice contro il debitore alienante e il terzo acquirente, avente ad oggetto una compravendita immobiliare stipulata dopo l'insorgenza del credito e poi trascritta. Il tribunale aveva dichiarato inefficace l'atto nei confronti della creditrice; la corte d'appello aveva confermato. Il terzo acquirente ha ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. e delle norme sulle garanzie patrimoniali e sulle presunzioni, per avere la corte territoriale ritenuto sussistente il pregiudizio alle ragioni creditorie e formulato un ragionamento presuntivo errato circa il possibile ricavato di una esecuzione forzata; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per motivazione manifestamente illogica, perché la sentenza avrebbe affermato in modo contraddittorio sia che il preliminare non consentiva di dimostrare il pagamento della caparra sia che due assegni da euro 5.000 fossero già stati versati; 3) violazione dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2932 c.c., perché la corte avrebbe erroneamente escluso la data certa del preliminare e la prova del pagamento parziale, trascurando gli assegni indicati nel definitivo; 4) violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c., per non avere riconosciuto che la vendita era stata conclusa per reperire liquidità e pagare debiti scaduti verso banche, circostanza che secondo il ricorrente avrebbe escluso la finalità fraudolenta.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi tre motivi e ha rigettato il quarto. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e da obiettiva incomprensibilità, perché aveva valutato alcuni elementi di fatto solo ai fini dell'eventus damni, trascurando invece l'accertamento della scientia fraudis e del consilium fraudis, cioè il presupposto soggettivo della revocatoria in capo al terzo acquirente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non può fondarsi sulla sola considerazione oggettiva degli effetti dell'atto, dovendo essere rispettato anche l'affidamento del terzo acquirente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria richiede non solo l'eventus damni, ma anche il presupposto soggettivo della conoscenza del pregiudizio e, per l'atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo alla frode; non può essere fondata sulla sola analisi oggettiva degli effetti dell'atto.

  • art. 2770 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle conseguenze dell'eventuale esecuzione forzata e alla garanzia patrimoniale, ma non è oggetto di autonoma decisione della Corte.

  • art. 2808 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di ipoteca e possibile soddisfazione del creditore; la Corte lo menziona solo nel contesto delle censure sul ragionamento presuntivo della sentenza impugnata.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso delle presunzioni da parte del giudice di merito; la Cassazione censura la motivazione della corte territoriale per illogicità e contraddittorietà del ragionamento presuntivo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La violazione è dedotta come vizio motivazionale; la Corte ricorda che, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato per sostenere la necessità di una motivazione non apparente e non contraddittoria.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte applica il principio del 'minimo costituzionale' del sindacato sulla motivazione, limitato alle anomalie motivazionali gravi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per lamentare la mancata considerazione di fatti non contestati; la Corte non accoglie questa censura come autonoma ratio, ma rileva il vizio motivazionale complessivo.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per la rilevanza del preliminare e del definitivo; la Corte valorizza il contenuto del definitivo ai fini della prova del pagamento parziale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale base della trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria contro un atto a titolo oneroso, il giudice deve accertare sia l'eventus damni sia il presupposto soggettivo della consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e la partecipazione del terzo alla frode; non è sufficiente una valutazione puramente oggettiva degli effetti dell'atto.
  • La motivazione è viziata quando presenta affermazioni reciprocamente inconciliabili o passaggi obiettivamente incomprensibili; dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alle anomalie che integrano una violazione di legge costituzionalmente rilevante.
  • Se il giudice di merito utilizza elementi probatori relativi a un contratto preliminare e a un contratto definitivo, deve considerarli coerentemente rispetto a tutti i profili rilevanti della fattispecie, inclusi i pagamenti intermedi e la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo acquirente.
  • Il motivo di ricorso che chieda una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici è inammissibile in cassazione, perché mira a un terzo giudizio di merito.
  • Nella revocatoria, l'esigenza di tutela del credito deve essere bilanciata con l'affidamento del terzo che ha concluso l'atto, il quale non può essere sacrificato sulla base della sola alterazione patrimoniale oggettiva derivante dall'alienazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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