Cassazione Civile, Ordinanza n. 33898/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La lite nasce da avvisi di liquidazione/accertamento emessi per l'anno 2008 in relazione a occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico provinciale mediante infrastrutture idriche a rete. La società contribuente ha contestato la debenza del canone richiesto, sostenendo di essere esentata o comunque non soggetto passivo: ha richiamato precedenti pronunce favorevoli sulla TOSAP, una sentenza del T.A.R. che avrebbe annullato il regolamento applicato agli avvisi e negato la legittimità del canone per occupazioni del sottosuolo con impianti a rete, nonché la circostanza di aver perso la titolarità sostanziale delle reti a favore del nuovo soggetto d'ambito. In Cassazione ha dedotto: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno derivante dalla sentenza del T.A.R.; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno derivante dalla precedente sentenza di Cassazione che aveva riconosciuto l'esenzione TOSAP; 3) motivazione illogica e travisamento; 4) violazione del regolamento provinciale in tema di estensione delle esenzioni TOSAP al canone; 5) violazione dell'art. 27 c.d.s. e del regolamento quanto ai presupposti e alla quantificazione del canone; 6) vizio motivazionale e omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancanza, nell'anno 2008, della titolarità delle infrastrutture idriche e della qualità di soggetto passivo. Gli ulteriori motivi erano subordinati ai precedenti e riguardavano questioni rimaste assorbite nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il sesto motivo, assorbendo gli altri. Ha rilevato che la Corte d'appello non aveva deciso sulle eccezioni di giudicato esterno e che tali eccezioni erano proponibili e rilevabili d'ufficio; ha inoltre ritenuto decisivo il precedente di Cassazione sull'esenzione TOSAP e ha evidenziato che il giudice d'appello aveva erroneamente assorbito il tema della soggettività passiva della società, motivando in modo illogico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese. È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure sono state veicolate come nullità della sentenza, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, con scrutinio della Corte sui vizi di omessa pronuncia e motivazione.
Il giudice di merito deve pronunciarsi sulle domande ed eccezioni ritualmente dedotte; l'omessa pronuncia integra vizio rilevante in cassazione.
La motivazione deve essere esistente e non meramente apparente o illogica.
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato.
Il giudicato esterno, una volta formatosi, preclude il riesame del punto deciso tra le stesse parti.
Richiamato per il deposito della sentenza sopravvenuta e della relativa certificazione.
Norma sul canone concessorio non ricognitorio per l'occupazione della sede stradale; la Corte richiama la necessità di verificare il concreto presupposto applicativo e il rapporto con eventuali esenzioni previste dal regolamento.
art. 49, lett. e), d.lgs. n. 507/1993
La Corte richiama il precedente di legittimità che aveva riconosciuto l'esenzione TOSAP quando ricorrono i presupposti della devoluzione degli impianti a un ente pubblico territoriale.
1° co. quater; 1° co. bis
In ragione dell'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'eccezione di giudicato esterno, per la sua rilevanza pubblicistica, può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non è soggetta alle preclusioni probatorie proprie delle prove nuove in appello.
- Quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto o una questione di fatto o di diritto costituente premessa logica indispensabile della decisione passata in giudicato, il punto già deciso non può essere riesaminato nel successivo giudizio.
- Nei rapporti di durata, il giudicato formatosi su periodi diversi vincola solo per gli aspetti permanenti del rapporto e soltanto se il fatto costitutivo rimane identico.
- Il giudice di merito incorre in vizio di omessa pronuncia se non si confronta con eccezioni di giudicato esterno ritualmente dedotte; tale omissione non può essere sanata da affermazioni generiche sull'assorbimento.
- Una motivazione che assorba una questione decisiva senza confrontarsi con il fatto storico allegato dalla parte può integrare anomalia motivazionale censurabile in cassazione.
- L'interpretazione di un regolamento che estende al canone concessorio il regime TOSAP deve misurarsi con il tenore letterale delle clausole di rinvio alle 'norme relative alla TOSAP' e con l'effettiva ampiezza dell'estensione prevista.
- In materia di canoni per occupazione del suolo stradale, occorre verificare se il presupposto applicativo sia un utilizzo della sede stradale singolare e significativo, oppure un'occupazione che non ne preclude la generale fruizione; tale verifica può incidere sulla debenza del canone.
- L'erroneo assorbimento di un motivo di appello che investe la soggettività passiva o la titolarità del rapporto tributario/patrimoniale può tradursi in vizio di motivazione quando il fatto dedotto sia decisivo per stabilire chi sia tenuto al pagamento.
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