Sentenza del 20/10/2016 n. 21279 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.A., all'età di 53 anni, aveva risolto anticipatamente il rapporto di lavoro e aveva ricevuto un incentivo all'esodo assoggettato all'aliquota IRPEF ordinaria, non potendo beneficiare, secondo la normativa allora vigente, dell'aliquota ridotta del 50% prevista per le lavoratrici di età superiore a 50 anni. Dopo la sentenza della Corte di giustizia UE nel caso Vergani, che aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione il trattamento fiscale differenziato in base al sesso, il contribuente aveva chiesto il rimborso del 50% della ritenuta, pari a 9.606 euro. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione dei giudici tributari di merito, sostenendo che la richiesta era decaduta per tardiva presentazione ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. La questione principale riguardava anche la possibilità di rilevare d'ufficio tale decadenza in appello, nonostante il divieto di nuove eccezioni previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando la domanda originaria di rimborso del contribuente. Ha stabilito che la decadenza del contribuente dal diritto di chiedere il rimborso è rilevabile d'ufficio e non è soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello. Il termine previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorre dalla data del versamento dell'imposta o dell'effettuazione della ritenuta, anche se solo successivamente una sentenza della Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile la norma nazionale applicata. L'efficacia retroattiva della pronuncia europea non può riaprire rapporti già esauriti per intervenuta decadenza. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per l'esistenza di precedenti contrasti interpretativi.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4-bis
Prevedeva un'aliquota IRPEF ridotta del 50% sull'indennità di incentivazione all'esodo per determinate lavoratrici in ragione dell'età.
La disposizione è stata considerata incompatibile con il principio europeo di parità di trattamento tra uomini e donne, perché introduceva un trattamento fiscale differenziato basato sul sesso.
Direttiva 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE, art. 1
La direttiva riguarda l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro.
Secondo la Corte di giustizia UE, la direttiva ostava alla normativa italiana che riconosceva il beneficio fiscale soltanto alle lavoratrici appartenenti a una determinata fascia d'età.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2
Vieta alle parti di proporre in appello eccezioni nuove che non siano rilevabili d'ufficio.
Il divieto non si applica alla decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, poiché tale decadenza è rilevabile d'ufficio.
La decadenza può essere rilevata d'ufficio quando riguarda diritti indisponibili o quando la legge lo prevede.
La decadenza del privato dall'esercizio di un potere verso l'Amministrazione finanziaria, essendo posta a tutela di quest'ultima e riferita a situazioni non disponibili, può essere rilevata d'ufficio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Disciplina il termine per chiedere il rimborso delle somme versate e prevede la decadenza in caso di presentazione tardiva.
Il termine decorre dalla data del versamento dell'imposta o da quella in cui è stata effettuata la ritenuta, anche quando l'illegittimità della norma applicata venga accertata successivamente dal giudice europeo.
Corte di giustizia UE, sentenza 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani
Ha stabilito che il trattamento fiscale differenziato dell'indennità di incentivazione all'esodo basato sul sesso del lavoratore è contrario al diritto dell'Unione.
La pronuncia riconosce l'incompatibilità della norma nazionale con il principio di parità, ma non consente di superare una decadenza già maturata per la mancata tempestiva richiesta di rimborso.
Massime di principio
- La richiesta di rimborso fiscale deve essere presentata entro il termine decadenziale decorrente dal versamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta; una successiva pronuncia giudiziaria favorevole non fa normalmente ripartire il termine.
- La decadenza del contribuente dal diritto al rimborso può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche se l'Amministrazione la deduce per la prima volta in appello.
- L'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte di giustizia UE incontra il limite dei rapporti ormai esauriti, tra cui rientrano quelli definiti dalla maturazione di una decadenza.
- Il riconoscimento dell'illegittimità europea di una norma tributaria non garantisce automaticamente il rimborso: occorre verificare anche il rispetto dei termini procedurali e decadenziali.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare la documentazione relativa alla data della ritenuta o del versamento e presentare tempestivamente l'istanza di rimborso, senza attendere l'esito di successive controversie giudiziarie.
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