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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16939/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Il proprietario di un terreno sosteneva che il proprio fondo fosse intercluso e chiedeva la costituzione coattiva di una servitù di passaggio pedonale e carrabile verso la via pubblica, inizialmente su tracciati che attraversavano fondi di terzi. Nel corso del giudizio una porzione del tracciato diveniva non più necessaria per effetto della vendita di una particella al richiedente, sicché la domanda si concentrava su una stretta striscia di terreno di proprietà della convenuta. Il giudice di merito, anche sulla base di CTU, riteneva tuttavia che il fondo non fosse intercluso in senso proprio, perché raggiungibile dalla via pubblica attraverso un accesso interno al fabbricato dell'attore, collegato da una scala a chiocciola e da un corridoio; escludeva inoltre che fossero dimostrate esigenze agricole concrete idonee a giustificare la servitù ex art. 1052 c.c. Il ricorrente per cassazione denunciava: 1) violazione dell'art. 1051 c.c., sostenendo che l'accesso interno attraverso il proprio fabbricato non potesse escludere l'interclusione; 2) violazione dell'art. 1052 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse indebitamente preteso la prova di specifici progetti di coltivazione, mentre sarebbe bastata la destinazione agricola del fondo; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere valorizzato la CTU che aveva descritto il fondo come intercluso; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di passaggio carrabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e della CTU, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre affermato che il fondo non era intercluso in senso assoluto, poiché l'accesso alla via pubblica avveniva attraverso una scala e un corridoio interni al fabbricato dello stesso richiedente, non tramite fondi di terzi. Quanto alla servitù ex art. 1052 c.c., ha ribadito che, per il passaggio coattivo a favore di fondo non totalmente intercluso, occorre la prova di un serio e concreto intendimento di più intenso sfruttamento del fondo conforme all'interesse generale della produzione agricola o industriale; nel caso di specie tale prova era stata ritenuta mancante. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non individuava un vero fatto storico omesso ma sollecitava una rivisitazione della CTU; il quarto motivo è stato assorbito dal rigetto dei precedenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    La nozione di interclusione è rimessa all'accertamento di fatto del giudice di merito; non può essere riconsiderata in cassazione mediante una nuova lettura delle prove.

  • art. 1052 c.c.

    La servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non totalmente intercluso richiede la prova che il passaggio sia necessario per esigenze di coltivazione o di più intenso sfruttamento del fondo, in funzione dell'interesse generale della produzione agricola o industriale.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Le doglianze formalmente qualificate come violazione di legge non possono tradursi in una contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non per la mera critica alla valutazione delle prove o della CTU.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia resta assorbita quando il rigetto delle questioni precedenti rende comunque infondata la pretesa sostanziale azionata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • L'interclusione del fondo è un apprezzamento di merito: in cassazione non è consentito sostituire alla valutazione dei giudici di fatto una diversa lettura delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica.
  • Non è intercluso, in senso giuridico, il fondo che sia comunque collegato alla via pubblica attraverso un accesso interno al fabbricato del proprietario; la mera scomodità, ristrettezza o pericolosità del percorso non equivale automaticamente a interclusione.
  • La servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non totalmente intercluso presuppone la prova concreta di un'utilità agricola o industriale effettiva, non essendo sufficiente una generica destinazione del terreno a uso agricolo.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se il giudice abbia omesso l'esame di un fatto storico decisivo; non è configurabile quando la censura riguarda soltanto l'attendibilità o l'apprezzamento delle prove, inclusa la CTU.
  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può condurre all'accoglimento del ricorso quando la questione risulti comunque superata dal rigetto delle censure che investono il presupposto sostanziale della domanda.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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