Cassazione Civile, Ordinanza n. 20115/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di intimazione al pagamento emessi per complessivi euro 86.742,68 a titolo di omesso versamento IRPEF per l'anno d'imposta 2006, fondati su cartelle di pagamento già notificate. Il contribuente impugnava gli avvisi sostenendo che le cartelle sottese fossero state annullate da una precedente sentenza della CTP di Roma per difetto di notifica. La CTP rigettava il ricorso e la CTR del Lazio confermava, ritenendo che la sentenza invocata riguardasse cartelle diverse. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; mancanza della sottoscrizione del giudice relatore e conseguente inesistenza della sentenza; omesso esame della precedente sentenza favorevole che avrebbe già accertato la mancata notifica delle cartelle; erronea ritenuta prova della notifica delle cartelle e mancata considerazione del precedente annullamento; violazione delle regole sull'onere della prova e sulla motivazione in relazione alla dedotta inesistenza delle cartelle e alla prescrizione quinquennale; omessa pronuncia sulle spese di primo grado e sulla questione di legittimità costituzionale. Prima della decisione, però, il ricorrente depositava memoria dando conto di avere aderito alla definizione agevolata ex L. 197/2022 delle cartelle poste a base delle intimazioni, con integrale pagamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la definizione agevolata delle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento e il loro integrale pagamento avevano fatto venir meno l'interesse del contribuente alla decisione sulla validità degli atti impugnati. La Corte ha precisato che, in tale situazione, non vi era luogo a pronuncia sulle spese per assenza di attività difensiva dell'intimata. Ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, osservando che tale misura presuppone i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile analogicamente oltre i casi previsti.
Norme richiamate
secondo comma, n. 4; n. 3
Richiamato dai motivi come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte non entra nel merito delle censure per sopravvenuto difetto di interesse.
Invocato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia e vizi della motivazione.
Invocato dal ricorrente per contestare l'apprezzamento probatorio della CTR e la prova della notifica delle cartelle.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità/inesistenza della sentenza per motivazione apparente e difetto di sottoscrizione.
Invocato dal ricorrente nel denunciare vizi della notificazione e della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione e del giusto processo.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Indicazione dei vizi dedotti nei motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato in relazione alla lamentata inesistenza della sentenza per mancanza di sottoscrizione.
Richiamato tra le norme asseritamente violate per la notifica delle cartelle.
Invocato per sostenere la violazione dell'onere della prova in ordine alla notificazione delle cartelle.
art. 24 L. 11 marzo 1953, n. 87
Richiamato con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dedotta.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla questione di legittimità costituzionale.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente quale parametro convenzionale del giusto processo.
art. 13 Protocollo aggiuntivo CEDU
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della questione di legittimità costituzionale.
La memoria del ricorrente segnala l'adesione alla definizione agevolata (rottamazione) delle cartelle poste a base degli avvisi di intimazione, con pagamento integrale.
doppio contributo unificato
La Corte afferma che non si applica nel caso di sopravvenuta carenza di interesse e che la misura non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata e il pagamento integrale delle cartelle poste a base dell'atto impugnato possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- Quando il contribuente ha integralmente soddisfatto il debito mediante rottamazione o altra definizione che estingue la pretesa sostanziale sottesa all'atto impugnato, viene meno l'utilità concreta e attuale della pronuncia sull'impugnazione dell'atto consequenziale.
- Il c.d. doppio contributo unificato non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, trattandosi di misura avente natura lato sensu sanzionatoria.
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