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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01223/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha imputato a una società poi incorporata maggiori redditi Ires per il 2006 e Ires/Irap per il 2007, qualificandola come società non operativa ai sensi dell'art. 30 della l. n. 724/1994. La contribuente ha impugnato gli atti e la CTP ha accolto i ricorsi. In appello, l'Agenzia ha chiesto in via principale la conferma integrale degli accertamenti e, in subordine, per il 2006, la conferma del reddito minimo dichiarato con esclusione della compensazione delle perdite pregresse; per il 2007 ha sostenuto la legittimità dell'accertamento anche per la mancata presentazione dell'interpello disapplicativo ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, richiamato dall'art. 30 l. n. 724/1994. La CTR ha accolto l'appello principale dell'Ufficio, ritenendo per il 2006 che le perdite pregresse potessero essere utilizzate solo per la parte eccedente il reddito minimo e, per il 2007, che la mancata presentazione dell'interpello precludesse ogni verifica giudiziale sulle situazioni oggettive che avrebbero impedito il conseguimento dei ricavi minimi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 per il 2006, deducendo che il comma 4-bis consentirebbe la deroga anche quanto all'utilizzo delle perdite pregresse; e violazione della medesima norma per il 2007, lamentando che l'omesso interpello non possa impedire al contribuente di provare in giudizio le circostanze oggettive giustificative della disapplicazione. La Corte, però, non esamina il merito dei motivi perché rileva d'ufficio la nullità insanabile dei giudizi di merito per violazione del contraddittorio: essendo contestato un accertamento relativo a società di persone, la controversia è inscindibile e deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soci, litisconsorti necessari originari. Poiché i giudizi di primo e secondo grado si sono svolti solo nei confronti della società, senza coinvolgimento dei soci, la Corte annulla le pronunce impugnate e rinvia al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione rileva d'ufficio la nullità del giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Accoglie quindi la questione pregiudiziale processuale, cassa la sentenza della CTR e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vercelli, in diversa composizione, affinché provveda previa integrazione del contraddittorio e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso sul merito dell'applicazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 non vengono esaminati.

Norme richiamate

  • art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La Corte richiama la disciplina delle società non operative solo come sfondo del contenzioso, ma non decide nel merito sulle questioni interpretative sollevate dalla ricorrente.

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973

    È menzionato come interpello disapplicativo richiamato dall'art. 30 l. n. 724/1994; la CTR aveva ritenuto che la sua mancata proposizione precludesse la valutazione delle situazioni oggettive, ma la Cassazione non affronta il punto nel merito.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    È richiamato nel principio delle Sezioni Unite sull'unitarietà dell'accertamento nelle società di persone e sulla conseguente necessità del litisconsorzio di società e soci.

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    È indicato come base per la riunione dei processi eventualmente instaurati dai litisconsorti necessari.

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato quale norma che impone la rimessione al primo giudice quando manchi l'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari.

  • art. 383, ultimo comma, c.p.c.

    Viene utilizzato come fondamento della cassazione con rinvio al primo giudice in caso di nullità del giudizio per difetto di contraddittorio.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Sono citati per il rito camerale seguito in Cassazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie che investono elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione fiscale relativa a società di persone, il ricorso proposto dalla società o da uno dei soci comporta litisconsorzio necessario originario di tutti i soci e della società, salvo questioni personali.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità insanabile del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
  • Se il vizio di contraddittorio non è stato rilevato nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al primo giudice affinché disponga l'integrazione del contraddittorio.
  • Quando la decisione può essere definita solo previa partecipazione di tutti i soggetti titolari della posizione sostanziale comune, il merito non può essere esaminato finché non sia assicurato il processo unitario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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