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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11500/2025 del 01/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due clienti della banca avevano agito dinanzi al Tribunale di Bari chiedendo, in relazione a operazioni di investimento effettuate mediante dossier titoli, l'accertamento dell'inadempimento della banca per violazione della disciplina di intermediazione finanziaria (art. 21 T.U.F. e regolamento Consob) e la risoluzione degli ordini di acquisto, con condanna alla restituzione del capitale investito. Il Tribunale di Bari aveva però declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Campobasso, valorizzando una clausola contrattuale di foro competente inserita nei contratti quadro di apertura del dossier titoli, che prevedeva quale foro esclusivo, per il consumatore, quello della residenza o domicilio elettivo del cliente; poiché gli attori erano residenti in Campobasso e qualificati come consumatori, il giudice di merito aveva ritenuto valida la pattuizione e non vessatoria. Con il ricorso per cassazione gli attori hanno censurato tale decisione sostenendo che, quando è il consumatore ad agire come attore, egli può rinunciare al foro inderogabile previsto dal codice del consumo e scegliere il giudice territorialmente competente, sicché la declinatoria di competenza sarebbe errata e l'ordinanza nulla. La banca ha resistito eccependo anche l'improcedibilità del ricorso per mancata allegazione degli atti necessari, eccezione disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso, ritenendo sufficiente, ai fini della decisione, la documentazione prodotta dalle parti senza necessità di esaminare il fascicolo d'ufficio di merito. Nel merito, ha respinto il ricorso: ha affermato che il principio sulla derogabilità, da parte del consumatore-attore, del foro del consumatore non si applica quando esiste una espressa clausola negoziale che individua un foro convenzionale esclusivo. Poiché nel caso concreto la clausola del contratto quadro coincideva con il foro della residenza del consumatore, era munita di doppia sottoscrizione ed era favorevole al consumatore stesso, non poteva essere considerata vessatoria né nulla. Di conseguenza è stata confermata la competenza del Tribunale di Campobasso, con rinvio della causa a quel giudice per la riassunzione entro il termine di legge; le spese del giudizio di legittimità sono state rinviate al merito.

Norme richiamate

  • art. 21 T.U.F.

    richiamato dagli attori come parametro della dedotta violazione degli obblighi dell'intermediario, ma non decisivo sulla questione di competenza affrontata in Cassazione

  • artt. 27, 28, 29 Regolamento Consob n. 11522/1998

    richiamati come norme violate nella domanda di merito, senza rilievo decisivo sulla decisione di legittimità

  • art. 1458 c.c.

    invocato per la richiesta di risoluzione degli ordini di acquisto e per gli effetti restitutori

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione all'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata allegazione di documenti

  • art. 47, comma 3, c.p.c.

    richiamato dalla resistente nell'eccezione di improcedibilità, ma ritenuto non ostativo alla decisione

  • art. 33, comma 2, lett. u), Codice del consumo

    "si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia l'effetto di stabilire come competente un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore"

    la Corte ha affermato che la presunzione di vessatorietà non opera quando la clausola individua proprio il foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore

  • art. 63 Codice del consumo

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la derogabilità del foro del consumatore da parte del consumatore-attore

  • artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

    richiamati per sostenere che il consumatore, proponendo la domanda, può scegliere il giudice territorialmente competente

  • art. 28 c.p.c.

    richiamato dal giudice di merito per fondare la validità della clausola di foro convenzionale

  • art. 3, comma 1, lett. a), Codice del consumo

    richiamato per qualificare gli attori come consumatori

Massime di principio

  • La regola che consente al consumatore, quando agisce in giudizio come attore, di rinunciare al foro esclusivo di protezione non si applica quando le parti abbiano validamente pattuito una clausola di foro convenzionale esclusivo che coincida con il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
  • Una clausola contrattuale di scelta del foro non è vessatoria né nulla se, anziché derogare in peius, individua un foro coincidente con quello del consumatore, perché non comprime la tutela di protezione predisposta dall'ordinamento.
  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, l'omesso deposito del fascicolo di merito non comporta improcedibilità quando la Corte possa decidere sulla base degli atti e documenti già allegati e il fascicolo d'ufficio non sia indispensabile.
  • In tema di competenza territoriale nei contratti con consumatori, la validità della clausola va verificata in concreto, considerando sia la natura del foro pattuito sia l'effettivo vantaggio o svantaggio per il contraente debole.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaIntermediazione finanziariaClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatoriBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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