Cassazione Civile, Ordinanza n. 40566/2021 del 17/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta per l'irragionevole durata di un giudizio risarcitorio iniziato nel 2003 e definito nel 2018. La Corte d'appello di Catania, in sede di opposizione al decreto monitorio, aveva aumentato l'indennizzo spettante e liquidato le spese di entrambe le fasi, ma aveva ritenuto importi inferiori ai minimi tariffari per la fase monitoria e per la fase di opposizione. La ricorrente principale ha censurato la liquidazione delle spese per violazione dell'art. 91 c.p.c. e dei parametri del d.m. n. 55/2014, sostenendo che la Corte territoriale avesse liquidato compensi sotto i minimi. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che il termine semestrale dell'art. 4 L. n. 89/2001 abbia natura sostanziale e non processuale, con conseguente inapplicabilità della sospensione feriale; ha inoltre dedotto che tale qualificazione comporterebbe l'obbligo di esperire la mediazione e che, in ogni caso, la sospensione feriale non dovrebbe applicarsi al termine lungo semestrale. La ricorrente principale ha così chiesto la cassazione del decreto per la parte relativa alle spese; il Ministero ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del proprio ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il ricorso principale: ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese della fase monitoria, perché non inferiore al minimo tariffario applicabile, ma ha ravvisato la violazione dei minimi per la fase di opposizione, poiché la liquidazione effettuata era inferiore a quella dovuta secondo il d.m. n. 55/2014. Ha quindi cassato il decreto della Corte d'appello di Catania nei limiti dell'accoglimento e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando il Ministero a rimborsare al difensore anticipatario le spese del giudizio di opposizione, liquidandole in euro 1.000,00 oltre accessori. Il ricorso incidentale del Ministero è stato dichiarato inammissibile, perché le questioni proposte risultavano già risolte in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità, in particolare quanto all'applicabilità della sospensione feriale al termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge sia nel ricorso principale sia in quello incidentale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato nel ricorso incidentale per dedurre un vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 4 L. n. 89/2001.
Richiamato nella proposta del relatore, poi condivisa dal collegio, per la definizione in camera di consiglio.
La Corte ha ribadito la corretta liquidazione delle spese solo se conforme ai parametri applicabili e non inferiore ai minimi previsti.
La causa è stata decisa nel merito dopo la cassazione, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Il termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione è soggetto alla sospensione feriale dei termini secondo la giurisprudenza consolidata.
Richiamato in relazione al giudizio di opposizione e alla liquidazione delle spese in favore del difensore anticipatario.
La sospensione feriale si applica anche al termine per instaurare il giudizio quando l'azione giudiziaria è l'unico rimedio per far valere il diritto.
Ritenuto non interferente nella liquidazione delle spese della fase di opposizione disciplinata dal d.m. n. 55/2014.
Indicato come norma che esclude l'applicazione del previgente d.m. n. 140/2012 per la liquidazione in questione.
art. 5, lett. c), d.m. n. 55/2014
La fase istruttoria rileva ai fini della liquidazione solo se effettivamente svolta.
Il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata ritenuta inapplicabile, per l'esenzione dal contributo unificato del giudizio di equa riparazione.
art. 89/2001
La legge sull'equa riparazione disciplina il diritto all'indennizzo per irragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, la liquidazione delle spese va operata secondo i parametri forensi applicabili ratione temporis; se la fase processuale considerata è stata effettivamente svolta, il compenso non può essere liquidato sotto i minimi previsti dalla tabella pertinente.
- Nella fase monitoria del procedimento ex L. n. 89/2001 si applica la tabella dedicata del d.m. n. 55/2014, mentre nella successiva opposizione si applica la tabella relativa al giudizio collegiale, senza richiamo al previgente d.m. n. 140/2012 se la disciplina sopravvenuta è quella applicabile ratione temporis.
- Il termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione ex art. 4 L. n. 89/2001 è soggetto alla sospensione feriale dei termini, in quanto il rimedio giurisdizionale è l'unico strumento per far valere il diritto all'indennizzo.
- Le censure che contraddicano un orientamento di legittimità consolidato sono inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito direttamente ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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