Sentenza del 14/06/2021 n. 4942 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'estratto di ruolo relativo a cartella esattoriale per omesso pagamento IRES 2012 deducendo, fra l'altro: inesistenza/ nullità delle cartelle e del titolo esecutivo per mancata corrispondenza estratto/cartella; mancata prova della notifica via PEC (difetto di originalità e firma digitale); intervenuta prescrizione quinquennale e/o decadenza; violazioni formali (art.26 DPR 602/1973, art.20 D.Lgs.472/1997, principio di non contestazione, vizi di sottoscrizione e competenza) ed eccesso di potere. L'Agenzia resistente eccepiva la regolarità della notifica via PEC (ricevuta di consegna e firma digitale), la conoscenza dell'atto da parte del contribuente (compensazione/art.28-ter e istanza di definizione agevolata - rottamazione), l'interruzione/cessione della prescrizione e la carenza di interesse ad agire sull'estratto di ruolo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione riformando la sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla società. Il giudice d'appello ha ritenuto provata la regolare notifica della cartella anche in formato PDF firmato digitalmente (equiparazione PAdES/PDF e CAdES/p7m secondo giurisprudenza di legittimità e normativa UE eIDAS), ha escluso l'ammissibilità di nuove censure introdotte per la prima volta in appello e ha ritenuto assorbita la eccezione di prescrizione dalla regolare notifica e dagli atti interruttivi/di definizione agevolata. Conseguentemente il ricorso di primo grado è stato rigettato e la società condannata alle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 4
Richiamata dalla ricorrente per contestare la regolarità del ruolo/estratto; il giudice d'appello non ha ritenuto tale violazione idonea a sanare l'assenza della notifica quando l'Agente prova la consegna via PEC.
Citato come titolo sottostante (compensazione) la notifica di atti collegati che dimostrano la conoscenza dell'atto da parte del contribuente.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 20, comma 3
Richiamato in tema di decadenze/sanzioni; il giudice ha ritenuto che la notifica e gli atti successivi abbiano impedito l'accoglimento delle censure di decadenza/prescrizione.
Richiamato dall'Amministrazione per sostenere l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale ai crediti erariali, con conseguente esclusione della prescrizione quinquennale per prestazioni periodiche.
Codice Civile, art. 2948, n. 4
Al contrario invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale; il giudice d'appello ha seguito l'orientamento che per tributi come l'IRES non si applica la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche.
D.L. 193/2016 (cd. 'rottamazione')
Prodotto dalla resistente per dimostrare la presentazione di istanza di definizione agevolata da parte della società, elemento che costituisce manifestazione di volontà e atto interruttivo/ostativo alla dichiarata prescrizione.
Richiamata dalla ricorrente in ordine alla validità delle difese; il giudice d'appello non ha ritenuto decisiva l'eccezione riferita a detta norma posto che la notifica è stata ritenuta regolare.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
Fondamento per l'ammissione, in appello, dei nuovi documenti prodotti dall'Amministrazione attinenti ai motivi di primo grado; utilizzato dal giudice per ritenere valida la prova della notifica e della conoscenza dell'atto.
Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e giurisprudenza Cass. S.U. n. 10266/2018
Cass. S.U. sent. n. 10266/2018
Principio di equivalenza tra firme CAdES (p7m) e PAdES (firma su PDF): il giudice d'appello ha seguito tale orientamento per ritenere valida la notifica in formato PDF firmato digitalmente.
Ordinanza Cass. n. 6417/2019 e altre pronunce di legittimità (es. Cass. 4283/2010)
Citate in supporto della tesi sulla validità delle notifiche telematiche in formato PDF e sul regime prescrizionale applicabile ai crediti erariali.
Massime di principio
- L'impugnabilità dell'estratto di ruolo è in genere preclusa se l'agente della riscossione prova la regolare notifica della cartella; la prova della notifica via PEC si dà mediante la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC e documenti di firma digitale.
- Le firme digitali in formato CAdES (p7m) e PAdES (firma su PDF) sono considerate equivalenti alla luce del regolamento eIDAS e della giurisprudenza di legittimità; pertanto, la produzione di un PDF firmato digitalmente può essere ritenuta idonea a dimostrare la paternità e integrità dell'atto notificato.
- La presentazione di istanze successive (es. istanza di definizione agevolata, compensazioni) può dimostrare la conoscenza dell'atto e avere efficacia ostativa rispetto a censure di prescrizione; atti che manifestano la volontà del contribuente incidono sulla valutazione della decadenza/prescrizione.
- Documenti nuovi rientranti nell'ambito delle questioni trattate in primo grado possono essere ammessi in appello ai sensi dell'art.58 D.Lgs. 546/92; tuttavia, l'introduzione di fatti nuovi che mutano la causa petendi è inammissibile.
- Le censure sulla autenticità o falsità di documenti informatici devono essere sollevate tempestivamente e con adeguata prova; l'insussistenza della prova della notifica in primo grado può essere superata se l'ufficio deposita in appello ricevute/atti che dimostrano la regolare notificazione.
- Sui crediti erariali accertati in atti definitivi prevale l'orientamento che applica la prescrizione ordinaria decennale (art.2946 c.c.) e non la prescrizione quinquennale per prestazioni periodiche, salvo caso normativo specifico che disponga altrimenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 giu 2021Sentenza del 14/06/2021 n. 55 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 14 giu 2021Sentenza del 14/06/2021 n. 57 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 14 giu 2021Sentenza del 14/06/2021 n. 86 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 giu 2021Sentenza del 14/06/2021 n. 87 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 giu 2021Sentenza del 14/06/2021 n. 92 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 giu 2021Sentenza del 14/06/2021 n. 162 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →