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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11879/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto dal reato in materia di stupefacenti e aveva confermato la condanna per detenzione/porto di arma impropria. Nel ricorso ha dedotto vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il possesso di un manganello telescopico, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse illogica o insufficiente. Ha inoltre censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato elementi favorevoli alla sua persona.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate entrambe le censure. Ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato e coerente richiamando le modalità di rinvenimento del manganello e la spiegazione, ritenuta vaga e generica, fornita nell'immediatezza; tale motivazione si integrava con quella di primo grado e non era sindacabile in sede di legittimità, perché il ricorso mirava solo a una diversa lettura del fatto. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto legittimo il diniego fondato sui precedenti penali e sulla mancanza di elementi positivi valorizzabili, espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Riferito come imputazione da cui l'imputato è stato assolto in appello; la sentenza non sviluppa ulteriori profili applicativi sulla norma.

  • art. 4 l. 110/1975

    Norma posta a fondamento della condanna confermata in appello in relazione al manganello telescopico, trattato come oggetto rilevante ai fini del reato contestato.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito sulla base dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi valorizzabili.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e alternativa ricostruzione del fatto quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logica, coerente e adeguata sui punti decisivi.
  • La motivazione della sentenza di appello può integrarsi con quella di primo grado, purché il complesso argomentativo dia risposta alle censure dedotte e consenta di comprendere l'iter logico seguito.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti in cui la motivazione sia mancante, apparente, manifestamente illogica o contraddittoria in modo decisivo; non è ammesso un riesame del merito sotto forma di critica alla valutazione delle prove.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e, se sorretto da elementi pertinenti come precedenti penali e assenza di circostanze favorevoli, non è censurabile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoSpaccioImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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