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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11813/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti a una delle imputate, ma aveva confermato per entrambi la condanna di primo grado per gli ulteriori addebiti e gli effetti civili. I ricorrenti deducevano: 1) violazione di legge sulla sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere provata la preordinazione dell'inadempimento e le manovre successive; 2) vizi di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del furto aggravato, contestando l'affermazione di responsabilità fondata sulla condotta complessiva e sulla sparizione di due preziosi dall'appartamento; 3) vizi di motivazione e violazione di legge sull'attendibilità della persona offesa e di un teste, censura ritenuta meramente fattuale; 4) vizi di motivazione e violazione di legge sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., lamentando l'equivalenza ritenuta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte di merito aveva già valutato e disatteso le medesime argomentazioni con motivazione adeguata, illustrando gli indici della preordinazione dell'inadempimento e delle condotte successive coerenti con l'originario intento di non adempiere. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la ricostruzione della Corte territoriale, basata sulla condotta complessiva degli imputati e sulla contestuale sparizione degli oggetti preziosi, costituiva un ragionamento inferenziale non scalfito da censure specifiche. Ha dichiarato non consentito il terzo motivo, perché risolto in doglianze di merito sull'attendibilità delle prove dichiarative. Ha ritenuto il quarto motivo non consentito e manifestamente infondato, trattandosi di valutazione discrezionale di merito sul bilanciamento attenuanti/recidiva, sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità, evenienza esclusa nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La recidiva specifica e infraquinquennale può essere oggetto di giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche; la relativa valutazione è discrezionale di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria o illogica.

  • Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931

    Il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva è legittimo se la motivazione si ponga come adeguata a giustificare la soluzione adottata in funzione della congruità della pena.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile la mera riproposizione delle doglianze già sottoposte al giudice di merito, se la sentenza impugnata le ha esaminate con motivazione adeguata: il motivo deve contenere una specifica e autonoma confutazione della ratio decidendi.
  • Le censure che contestano la ricostruzione del fatto, la valutazione dell'attendibilità dei dichiaranti o il percorso inferenziale del giudice di merito sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo che sia sorretto da motivazione meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • La motivazione che dia conto degli indici sintomatici della preordinazione dell'inadempimento e delle condotte successive coerenti con l'intento originario è sufficiente a sostenere la sussistenza dell'insolvenza fraudolenta.
  • La conferma della responsabilità per furto può essere fondata su un ragionamento indiziario desunto dalla condotta complessiva degli imputati e dalla contestuale sparizione della cosa sottratta, se il percorso logico è coerente e non vulnerato da censure specifiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneFurto
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio

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