Cassazione Penale, Ordinanza n. 11814/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato e meramente reiterativo delle doglianze già dedotte in appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, oltre agli ulteriori effetti conseguenti all'inammissibilità. La condanna per tentato furto aggravato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproponeva integralmente le stesse argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di appello con motivazione ritenuta adeguata, senza offrire una autonoma confutazione della ratio decidendi e senza rispettare i requisiti di specificità e novità richiesti in sede di legittimità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la doglianza in cassazione si limita a riproporre questioni già valutate e disattese dal giudice di merito senza specifica critica della motivazione.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e autonome; non è ammissibile la mera ripetizione delle argomentazioni già esaminate dal giudice di merito.
La mancanza di specificità e novità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sufficiente riproporre le medesime doglianze già sottoposte al giudice di appello: il motivo deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile se non indica concreti profili di illogicità o illegittimità della motivazione di merito, limitandosi a una critica reiterata.
- L'inammissibilità del ricorso consegue anche quando il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge o vizio di motivazione, sia privo dei requisiti di specificità e novità richiesti per il giudizio di cassazione.
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