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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11821/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ritenendo necessario verificare l'autenticità della documentazione difensiva prodotta per dimostrare che, al momento del fatto, egli si trovava in Serbia. Con il secondo motivo ha censurato, sempre per violazione di legge e vizio di motivazione, il giudizio di responsabilità penale, contestando la ricostruzione del fatto operata dalla Corte territoriale e la valorizzazione del riconoscimento dell'imputato. Con il terzo motivo ha infine lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena e la mancata riduzione nonostante un errore del Tribunale, poi non emendabile per il divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione del pubblico ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non correlati alle ragioni della sentenza impugnata e consistenti nella mera reiterazione di doglianze già svolte in appello, senza una critica argomentata alla motivazione della Corte territoriale. In particolare, la questione della documentazione difensiva è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi, poiché la Corte di appello non aveva affermato la falsità dei documenti, ma solo la loro non riferibilità all'imputato, rendendo superflua la rinnovazione istruttoria invocata. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e coerente il riconoscimento dell'imputato, fondandosi su un riconoscimento fotografico e poi dibattimentale, e il ricorrente si era limitato a proporre una diversa lettura del materiale processuale. Il terzo motivo è stato dichiarato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; la Corte ha inoltre rilevato che l'eventuale errore del Tribunale non poteva essere corretto per il divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione della parte pubblica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stata invece esclusa la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese della parte civile, sia per tardività della memoria depositata, sia perché il difensore della parte civile non aveva svolto un'attività utile alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    La memoria della parte civile deve rispettare il termine di quindici giorni liberi; la tardività esclude la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese difensive della parte civile.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere sorretta da adeguata motivazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione del trattamento sanzionatorio deve avvenire tenendo conto dei criteri legali di commisurazione della pena.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si limiti a reiterare le doglianze già dedotte in appello senza un'argomentazione critica specifica.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è superflua quando la decisione di merito non si fonda sull'assunto che il documento difensivo sia falso, ma sulla sua non riferibilità all'imputato o comunque sulla sua irrilevanza decisiva.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa ricostruzione dei fatti e della prova, ove la Corte territoriale abbia reso una motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • La determinazione della pena è rimessa al giudice di merito entro i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione è censurabile solo per mancanza, manifesta illogicità o violazione di legge, non per mera insoddisfazione sul quantum.
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice dell'impugnazione di peggiorare la posizione dell'imputato in assenza di impugnazione della parte pubblica.
  • Nel giudizio di legittimità camerale la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese solo se abbia effettivamente svolto un'attività difensiva utile e tempestiva, idonea a contribuire alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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