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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11810/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 497-bis c.p., concedendo le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla penale responsabilità, sostenendo che l'immagine presente sul documento non lo rappresentasse e, in sostanza, contestando l'esito della comparazione fotografica svolta dalla polizia giudiziaria e confermata dalla Corte territoriale. La censura è stata letta anche come travisamento della prova, ma senza indicare specificamente gli elementi processuali che dimostrassero la scorretta lettura del dato probatorio. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata valutazione della asserita mancanza di validità all'espatrio del documento sequestrato, assumendo che ciò inciderebbe sulla configurabilità o rilevanza del fatto; la Corte ha rilevato che la doglianza riproponeva tesi incompatibili con la disciplina applicabile e con la giurisprudenza consolidata, secondo cui la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio in determinati Stati esteri.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non specifico perché meramente reiterativo delle censure già respinte in appello e, comunque, generico come prospettazione di travisamento della prova, mancando l'allegazione puntuale degli elementi che dimostrassero l'errore percettivo. Ha inoltre escluso rilievo all'argomento dell'interesse dell'imputato, precisando che per il reato contestato conta la volontà di contribuire alla formazione di un documento contraffatto, indipendentemente dalla ragione pratica che abbia mosso l'agente. Il secondo motivo è stato giudicato reiterativo e manifestamente infondato, poiché la carta d'identità è considerata titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in altri Stati convenzionati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    La fattispecie contestata riguarda la formazione o l'uso di documento di identificazione contraffatto; ai fini soggettivi rileva la volontà di contribuire alla produzione del documento falso, non l'interesse concreto che abbia mosso l'agente.

  • art. 610 c.p.p.

    Non citato nel testo fornito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pedissequo le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
  • La deduzione del travisamento della prova richiede l'indicazione specifica degli elementi processuali che dimostrino la scorretta lettura del compendio probatorio; una mera contestazione alternativa del fatto non è sufficiente.
  • Nel reato di falsificazione di documento di identificazione, il profilo soggettivo è integrato dalla volontà di concorrere alla formazione del documento contraffatto; non è necessario che l'agente abbia un interesse autonomo o una particolare utilità concreta nella falsificazione.
  • La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati in cui operano specifici accordi internazionali; pertanto la doglianza che ne contesti in via generale la validità all'espatrio è infondata se contraria a tale disciplina.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre al pagamento delle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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