Cassazione Penale, Ordinanza n. 11822/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità del motivo, poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di merito che aveva confermato la condanna per furto aggravato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto un vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di prova, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe erroneamente apprezzato il compendio probatorio. La Corte ha però rilevato che la censura era del tutto generica e indeterminata: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non indicava quali specifici elementi probatori fossero stati mal valutati, limitandosi a mere considerazioni generali e senza consentire alla Corte di individuare con precisione i rilievi da scrutinare.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e deve indicare con precisione i punti della decisione censurati e le ragioni della critica; la mera formulazione di doglianze generiche o indeterminate rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di vizio di motivazione non può risolversi in affermazioni generiche sulla cattiva valutazione della prova, ma deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'indeterminatezza del motivo, quando non consente di individuare gli specifici rilievi e impedisce il controllo di legittimità, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
- La Corte di cassazione non procede a un nuovo esame del merito in presenza di una motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specifici errori argomentativi o travisamenti probatori.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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