Cassazione Penale, Ordinanza n. 11819/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 2, c.p., sostenendo che la motivazione fosse insufficiente o illogica. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato correttamente il giudizio di recidiva secondo i criteri dell'art. 133 c.p., valutando in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procedeva e le precedenti condanne, nonché la persistenza di una inclinazione al delitto e l'esclusione della mera occasionalità della ricaduta criminosa.
Norme richiamate
art. 99, comma 2, c.p.
Il riconoscimento della recidiva richiede una motivazione specifica, ancorata a una valutazione concreta della relazione tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, non essendo sufficiente il solo richiamo alla gravità dei fatti o al loro arco temporale.
art. 133 c.p.
La valutazione della recidiva deve essere svolta secondo i criteri di commisurazione della pena, attraverso un esame concreto della personalità del reo e del rapporto tra condotte pregresse e fatto per cui si procede.
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva non può fondarsi automaticamente sulla mera esistenza di precedenti penali, né esclusivamente sulla gravità del fatto o sulla distanza temporale tra i reati; occorre una motivazione individualizzata.
- Il giudice deve verificare in concreto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., se le precedenti condanne evidenzino una perdurante inclinazione a delinquere che abbia inciso causalmente o criminogeneticamente sulla commissione del nuovo reato.
- È corretto escludere la recidiva quando la nuova condotta appaia come una mera ricaduta occasionale, non espressiva di una stabile tendenza al reato.
- Quando il motivo di ricorso contro la motivazione sulla recidiva è manifestamente infondato, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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