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Sentenza

Sentenza n. 4771/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento della determina di esclusione del ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 1.198 allievi marescialli al 97° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2025 - 2026, con la motivazione di “difetto delle qualità morali e di condotta".

Giustizia amministrativa202602188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di esclusione dal concorso per allievi marescialli della Guardia di finanza per difetto delle qualità morali e di condotta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura concorsuale, deducendo tre motivi. Ha lamentato la violazione e falsa applicazione della clausola del bando sui requisiti morali e di condotta, dell'art. 26 della legge n. 53/1989 e dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 160/2006, nonché travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta illogicità. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione avesse fondato il giudizio negativo su episodi privi di conseguenze penali definitive: un episodio di violenza e minaccia risalente al 2016, definito con non luogo a procedere per remissione della querela; un procedimento del 2024 relativo a scarpe contraffatte, archiviato per insufficienza degli elementi ai fini di una ragionevole previsione di condanna; e una lite familiare del 2024, anch'essa oggetto di richiesta di archiviazione per l'impossibilità di ricostruire con certezza i fatti e le responsabilità. Ha inoltre dedotto l'omessa considerazione della concreta consistenza degli episodi, l'assenza di adeguata motivazione sul giudizio prognostico negativo, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e l'illegittima valorizzazione di un fatto commesso quando era minorenne.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Il bando richiedeva il possesso delle qualità morali e di condotta previste per l'accesso ai concorsi in magistratura e attribuiva alla Guardia di finanza il compito di accertare d'ufficio l'irreprensibilità del comportamento in rapporto alle funzioni del grado da rivestire. La valutazione dell'Amministrazione è stata qualificata come ampiamente discrezionale e finalizzata a verificare, in chiave prognostica, l'affidabilità, l'autocontrollo e l'adesione ai valori necessari per lo svolgimento di delicate funzioni di polizia economico-finanziaria. Il giudice ha precisato che l'archiviazione penale, la remissione della querela o la mancata condanna non impediscono all'Amministrazione di apprezzare autonomamente il disvalore dei fatti storici, purché concretamente accertati sulla base degli atti acquisiti. Nel caso concreto, la pluralità e reiterazione degli episodi, la loro natura violenta e il coinvolgimento in una vicenda relativa a merce contraffatta sono stati ritenuti idonei a fondare il giudizio di inattitudine. Il provvedimento impugnato non si era limitato a richiamare le contestazioni, ma aveva ricostruito i singoli episodi e spiegato perché fossero sintomatici di scarso senso di responsabilità, insufficiente rispetto delle regole, aggressività e carenza di equilibrio. È stata quindi esclusa la carenza di istruttoria e di motivazione. La valorizzazione dell'episodio commesso in età minorile non è stata ritenuta illegittima, poiché il fatto era stato considerato insieme agli altri episodi e non come vicenda isolata; età e tempo trascorso costituivano elementi da ponderare, ma non impedivano la valutazione complessiva della personalità. È stata infine respinta la censura di sproporzione, in ragione della gravità e del carattere seriale delle condotte. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. b), n. 9, del bando di concorso

    in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire

    La disposizione subordina la partecipazione al concorso al possesso dei requisiti morali e di condotta e attribuisce alla Guardia di finanza il relativo accertamento d'ufficio.

  • art. 9, comma 1, del bando di concorso

    Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza può essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando

    Consente l'esclusione dei concorrenti privi dei requisiti richiesti dal bando.

  • art. 26 l. 1° febbraio 1989, n. 53

    per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria

    Richiede per l'accesso ai ruoli delle forze di polizia il possesso delle qualità morali e di condotta previste per i concorsi in magistratura.

  • art. 2, comma 4, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160

    incensurabilità della condotta

    È richiamato quale parametro normativo delle qualità morali e di condotta richieste.

  • art. 36, comma 6, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199

    È richiamato dal bando quale base normativa del potere di disporre l'esclusione dei concorrenti privi dei requisiti.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • La valutazione del requisito di condotta incensurabile o delle qualità morali per l'accesso ai ruoli della Guardia di finanza appartiene alla discrezionalità dell'Amministrazione e deve essere svolta mediante un giudizio prognostico riferito all'affidabilità, all'autocontrollo e all'idoneità del candidato rispetto alla particolare delicatezza delle funzioni da esercitare.
  • Il giudizio negativo sulla condotta può fondarsi su fatti concreti e documentati anche quando non abbiano determinato una condanna penale, siano stati definiti con remissione della querela o abbiano dato luogo ad archiviazione, poiché la valutazione amministrativa è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione delle qualità morali e di condotta non può sostituire il giudizio dell'Amministrazione, ma deve verificare l'esistenza e la sufficienza della motivazione, la completezza dell'istruttoria, la coerenza, la ragionevolezza e la non contraddittorietà della valutazione.
  • La motivazione dell'esclusione è adeguata quando ricostruisce concretamente gli episodi rilevanti e spiega il loro collegamento con il giudizio prognostico di inidoneità alle funzioni, senza limitarsi al mero richiamo di denunce o procedimenti penali.
  • Un episodio commesso durante la minore età può essere considerato nella valutazione della condotta, purché sia ponderato insieme all'età, al tempo trascorso e agli ulteriori elementi della personalità e non venga assunto isolatamente come unico fondamento dell'esclusione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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