DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 199
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’ordinamento del personale non direttivo e non dirigente della Guardia di finanza, istituendo e regolando i ruoli di ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri. Definisce reclutamento, requisiti di accesso, avanzamenti, stato giuridico, aspettative, cessazione dal servizio e consistenze organiche, con varie modifiche e aggiornamenti successivi di applicazione temporale limitata.
Riordino dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza
Riordino dei ruoli del personale non direttivo della Guardia di finanza
Il provvedimento riorganizza l’assetto del personale del Corpo della guardia di finanza non appartenente ai ruoli direttivi, disciplinandone ruoli, funzioni, accesso, avanzamento e stati giuridici. La normativa è stata nel tempo più volte modificata da interventi successivi, con aggiornamenti di organico e di requisiti concorsuali.
Istituzione dei ruoli e inquadramento gerarchico
Nel Corpo sono istituiti i ruoli di ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri. La corrispondenza tra gradi del Corpo e quelli delle altre Forze di polizia è rinviata alla tabella A allegata al decreto.
Ruolo appuntati e finanzieri: articolazione e organico
Il ruolo degli appuntati e finanzieri è articolato nei gradi di:
- appuntato scelto
- appuntato
- ფინანსiere scelto
- finanziere
La consistenza organica del ruolo è stata fissata e poi più volte rideterminata con decorrenze successive dal 1° gennaio 2017, 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2022 e 1° gennaio 2023, secondo i dati riportati nel testo e negli aggiornamenti richiamati.
Funzioni del personale del ruolo appuntati e finanzieri
Gli appartenenti al ruolo sono qualificati come:
- agente di polizia giudiziaria
- agente di polizia tributaria
- agente di pubblica sicurezza
Svolgono mansioni esecutive con i margini di iniziativa connessi alle qualifiche possedute. Possono anche ricevere incarichi di comando su uno o più militari e compiti di insegnamento, formazione e istruzione, in relazione alla professionalità.
Qualifica speciale per gli appuntati scelti
Gli appuntati scelti che maturano cinque anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di qualifica speciale, attribuita con determinazione del Comandante generale dal giorno successivo al maturare del requisito. La qualifica ha rilievo ordinamentale e comporta una posizione preminente sul pari grado non qualificato speciale.
Per l’attribuzione sono richiesti, previa verifica della commissione competente, requisiti di affidabilità disciplinare e di valutazione caratteristica, salvo le successive discipline transitorie richiamate nel testo per determinate annualità.
Reclutamento e accesso al ruolo iniziale
Il reclutamento avviene annualmente nei limiti delle vacanze prevedibili dell’organico al momento della nomina a finanziere. È consentita anche l’assunzione in eccedenza rispetto alla dotazione del ruolo iniziale, entro il limite delle vacanze presenti nei ruoli sovrintendenti e ispettori, con riassorbimento dei soprannumeri mediante cessazioni e passaggi di ruolo.
L’accesso al corso per la promozione a finanziere avviene tramite concorso. I requisiti includono, tra gli altri, cittadinanza italiana, idoneità fisico-attitudinale, assenza di situazioni incompatibili, titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e requisiti di affidabilità personale. Alcuni requisiti sono stati modificati o soppressi nel tempo; per determinate categorie di volontari delle Forze armate il titolo di studio non è richiesto secondo la disciplina transitoria richiamata.
Concorsi: contenuti del bando e svolgimento
I bandi di concorso stabiliscono numero di posti, modalità e termini per domande e documentazione, requisiti da possedere e conservare, composizione della commissione, modalità di accertamento ed esclusione, prove concorsuali e titoli valutabili.
Per il soccorso alpino e per la componente A.T.P.I. è prevista una deroga ai vincoli di riserva di posti, nel limite massimo di 180 unità annue, con successivo incremento di tale limite per gli anni 2023-2026.
Le graduatorie restano valide solo per il periodo espressamente previsto, e i vincitori possono essere integrati con altri idonei entro i 30 giorni dall’inizio dei corsi, in caso di vacanze sopravvenute.
Posizione di stato degli allievi finanzieri
Gli ammessi al corso diventano finanzieri dopo sei mesi dall’arruolamento, se giudicati idonei. All’atto dell’ammissione, il personale militare proveniente da altre forze perde il grado o le qualifiche precedenti.
Gli allievi contraggono una ferma volontaria di quattro anni. La promozione è sospesa in presenza di condanne o provvedimenti penali per delitti non colposi intervenuti dopo il giudizio di idoneità.
Proscioglimento degli allievi e cessazione dal corso
Gli allievi possono essere prosciolti per inettitudine, per domanda o per infermità. Il proscioglimento richiede determinazione del Comandante generale e, nei casi di inettitudine, verbale di commissione. La posizione rispetto agli obblighi di leva è comunicata all’autorità militare competente.
Stato giuridico, congedi e aspettativa
Lo stato giuridico del personale del ruolo si fonda sui diritti e doveri inerenti al grado. Il personale in servizio permanente può trovarsi in servizio effettivo, sospeso o in aspettativa.
L’aspettativa può essere disposta per infermità o motivi privati, con limiti di durata: in generale non oltre due anni in un quinquennio; per motivi privati non meno di quattro mesi e non oltre un anno continuativo, con intervallo minimo di due anni per una nuova collocazione. Sono previste discipline particolari per prigionia di guerra e dispersi.
Cessazione dal rapporto di impiego e limiti di età
La cessazione dal servizio permanente può avvenire per età, infermità, scarso rendimento o gravi mancanze disciplinari, domanda, nomina o transito all’impiego civile, perdita del grado, decadenza o perdita dello stato di militare. Il limite ordinario di età per il servizio permanente è fissato a 60 anni.
Categorie del congedo
Il personale in congedo è collocato in una delle categorie di ausiliaria, riserva, congedo illimitato o congedo assoluto. La riserva comporta obblighi solo in tempo di guerra o grave crisi internazionale; il congedo illimitato prevede obblighi di richiamo; il congedo assoluto non comporta più obblighi di servizio attivo.
Infermità e trattamento economico
Se il personale diviene permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato, o non recupera l’idoneità entro i termini massimi di aspettativa, è collocato in congedo secondo l’idoneità residua. In caso di cessazione per infermità, per un periodo di tre mesi sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio permanente. Sono richiamati anche effetti sul trattamento pensionistico.
Cessazione a domanda e transito all’impiego civile
La cessazione a domanda è in linea generale limitata dagli obblighi di permanenza. Chi ha almeno 20 anni di servizio effettivo ed esce a domanda è collocato in riserva; chi ne ha meno è collocato in congedo illimitato.
È previsto anche il transito all’impiego civile, su domanda, per i militari in servizio permanente riconosciuti idonei e meritevoli, entro i posti vacanti disponibili e secondo impieghi civili stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze. La nomina all’impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio.
Avanzamento e valutazione
L’avanzamento del personale in servizio permanente avviene secondo la tabella B. La promozione decorre dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado e richiede il giudizio di idoneità della commissione competente.
Il giudizio si fonda su funzionalità al grado, qualità fisiche, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali. Sono esclusi dal computo alcuni periodi di detrazione o riduzione di anzianità e gli anni in cui il personale sia stato non idoneo o abbia ricevuto parere contrario dell’autorità giudiziaria.
Esclusione e sospensione dalla valutazione o dalla promozione
Il personale è escluso dalla valutazione se sospeso dall’impiego, se destinatario di condanna o provvedimento penale rilevante, se sottoposto a procedimento disciplinare di stato o se si trova in posizione comportante detrazione di anzianità. La valutazione o la promozione sono sospese anche quando tali condizioni sopravvengano durante il procedimento.
Quando la causa impeditiva viene meno, il personale può essere nuovamente valutato e, se idoneo, promosso con la decorrenza che sarebbe spettata in assenza dell’impedimento.
Avanzamento in situazioni particolari
È prevista la promozione con decorrenza anticipata per il personale escluso o sospeso dalla valutazione perché in aspettativa per infermità, se poi dichiarato permanentemente inabile o deceduto. La promozione è riconosciuta anche a coloro che, nell’anno di maturazione dei requisiti, divengano permanentemente inabili o decedano.
Ulteriori disposizioni organizzative e di aggiornamento
Il testo contiene anche disposizioni sul ruolo sovrintendenti, sulla consistenza organica di tale ruolo e sulle funzioni dei relativi appartenenti, inclusa l’attribuzione della qualifica speciale ai brigadieri capo con specifiche anzianità e requisiti. In tale parte si registrano numerose modifiche successive, comprese previsioni transitorie di scorrimento e di decorrenza limitata nel tempo.
Deprecazione normativa
Il decreto ha ancora valore di riferimento per la disciplina ordinamentale del Corpo, ma molte previsioni risultano ampiamente modificate nel tempo. Non emerge, dal solo estratto fornito, un’abrogazione integrale; la disciplina non appare quindi obsoleta nel suo nucleo, pur essendo in parte superata da interventi successivi.
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