Cassazione Civile, Ordinanza n. 25667/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio della lavoratrice, già dipendente di un patronato scolastico soppresso, alle dipendenze del Comune. La dipendente chiedeva il corretto inquadramento nel nuovo sistema di classificazione del personale degli enti locali e le conseguenti differenze retributive. In primo grado era stato riconosciuto l'inquadramento nella categoria D e, secondo la ricorrente, anche la progressione economica fino alla posizione D3. La Corte d'appello ha invece ritenuto che il profilo di "segretario economo" corrispondesse, nel sistema previgente, alla VII qualifica funzionale, con trattamento iniziale nella categoria D1, e non alla D3, riservata ai profili ascrivibili alla VIII qualifica funzionale; ha quindi escluso che la progressione economica nella categoria D fosse automatica e ha rideterminato le differenze retributive. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e giudicato interno, sostenendo che l'appello del Comune non avesse censurato la spettanza della progressione economica; 2) violazione dell'art. 434 c.p.c., per asserita genericità dell'appello rispetto alle critiche alla consulenza tecnica; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere il Comune introdotto una pretesa nuova in appello circa l'inquadramento in D1; 4) violazione degli artt. 3, 5, 13 del c.c.n.l. 31.3.1999, sostenendo che il trattamento economico iniziale dovesse essere quello della posizione D3. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha considerato l'appello del Comune sufficientemente specifico e idoneo a mettere in discussione anche la base di calcolo adottata dal c.t.u.; ha qualificato le doglianze del Comune come mere difese/eccezioni in senso lato, non soggette al divieto di nuove domande in appello; ha infine interpretato sistematicamente la disciplina contrattuale collettiva nel senso che la posizione economica iniziale D3 spetta solo ai profili che, secondo il previgente d.P.R. n. 347/1983 come integrato dal d.P.R. n. 333/1990, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, mentre per i profili riconducibili alla VII qualifica il trattamento iniziale è D1, con progressione economica solo mediante selezione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito nella parte in cui aveva riconosciuto alla lavoratrice l'inquadramento nella categoria D con posizione economica iniziale D1 e non D3. Ha inoltre escluso la spettanza automatica della progressione economica invocata dalla ricorrente, ritenendo corretta l'interpretazione della disciplina collettiva operata dalla Corte d'appello. Non sono state liquidate spese di legittimità perché il Comune è rimasto intimato; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato insieme agli artt. 112, 324, 345 e 434 c.p.c. per sostenere la censura di ultrapetizione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
Invocato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso che il giudice d'appello sia andato oltre i limiti della domanda o dell'impugnazione.
Richiamato in relazione al giudicato interno dedotto dalla ricorrente; la Corte non ha accolto la tesi del giudicato sulla progressione economica.
La Corte ha affermato che le difese del Comune erano eccezioni in senso lato o mere difese, quindi non precluse in appello; il divieto di domande nuove non operava nel caso concreto.
Il motivo di appello è stato ritenuto sufficientemente specifico; non vi era inammissibilità per difetto di specificità.
Richiamato nel primo motivo unitamente all'art. 2909 c.c. in tema di tutela giurisdizionale e giudicato, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte non ha riconosciuto il preteso giudicato sulla progressione economica.
art. 3 c.c.n.l. 31.3.1999
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
La Corte lo ha interpretato sistematicamente: la categoria D comprende diversi profili; la posizione economica iniziale D3 è riservata ai profili che, secondo il previgente ordinamento, erano ascrivibili alla VIII qualifica funzionale.
art. 5 c.c.n.l. 31.3.1999
La progressione economica all'interno della categoria D non è automatica, ma richiede selezione basata su criteri meritocratici e valutativi.
art. 13 c.c.n.l. 31.3.1999
Il trattamento tabellare iniziale del personale di categoria D è, in via generale, quello della posizione iniziale; la posizione D3 opera come trattamento iniziale solo per i profili espressamente contemplati dalla disciplina richiamata.
d.P.R. n. 347 del 1983
Usato come parametro per individuare i profili che potevano essere ascritti alla VII o alla VIII qualifica funzionale e, conseguentemente, la posizione economica iniziale nel nuovo sistema.
d.P.R. n. 333 del 1990
Considerato quale integrazione del d.P.R. n. 347/1983 ai fini della ricostruzione del previgente inquadramento funzionale.
d.lgs. n. 29 del 1993
Richiamato nel testo dell'art. 3 del c.c.n.l. per il principio di equivalenza delle mansioni e per la disciplina dell'assegnazione di mansioni superiori.
Richiamato come modifica del d.lgs. n. 29 del 1993 nel quadro normativo di riferimento della classificazione del personale.
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la critica alla quantificazione delle differenze retributive può implicare validamente la contestazione della base di calcolo e del presupposto giuridico sottostante, senza necessità di una formula sacramentale, quando dal gravame emerga in modo inequivoco la contestazione del livello di inquadramento utilizzato dal primo giudice.
- Il divieto di domande nuove in appello non impedisce la proposizione di mere difese o di eccezioni in senso lato fondate su fatti già emergenti dagli atti; tali difese possono essere rilevate e valutate anche d'ufficio dal giudice del gravame.
- La progressione economica all'interno della categoria D nel comparto enti locali non è automatica né legata alla sola anzianità, ma richiede una selezione basata su criteri meritocratici e valutativi previsti dalla contrattazione collettiva.
- La posizione economica iniziale D3 non spetta a tutti i dipendenti in categoria D, ma solo ai profili che, secondo il previgente sistema di classificazione, erano ascrivibili alla VIII qualifica funzionale; per gli altri profili la base di partenza è la posizione iniziale D1.
- L'interpretazione del contratto collettivo deve essere sistematica e coordinata: le clausole sulla classificazione, sul trattamento economico iniziale e sulla progressione interna vanno lette congiuntamente per evitare estensioni automatiche non previste dal testo.
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