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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25618/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla partecipazione di un dipendente di ente pubblico soppresso e transitato all'ISPESL, poi INAIL, a un concorso interno per 5 posti di dirigente tecnologo di I livello professionale. Il concorso era stato indetto sulla base di una dotazione organica di 10 posti, poi annullata dal TAR perché la pianta organica avrebbe dovuto essere di 22 unità. Il lavoratore, collocatosi tra gli idonei non vincitori, sosteneva che l'amministrazione, in esecuzione del giudicato amministrativo, avrebbe dovuto tempestivamente ampliare la dotazione organica e attribuirgli l'inquadramento con la stessa decorrenza dei vincitori originari del concorso, invece che solo dal successivo scorrimento della graduatoria e dalla data di rideterminazione della pianta organica. Deduceva quindi danni da minore retribuzione fino al collocamento a riposo, da minor trattamento pensionistico e non patrimoniali. In cassazione proponeva tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sulla responsabilità contrattuale/extracontrattuale, sostenendo che la Corte d'appello avesse ignorato il giudicato amministrativo e il dovere dell'ente di ampliare anche i posti a concorso e riconoscere retroattivamente l'inquadramento; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e errore di percezione sulle prove documentali, assumendo che il decreto del 27.12.2001 fosse attuativo del giudicato; 3) violazione dell'art. 13 d.P.R. n. 171/1991, dell'art. 115 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, perché la decisione di merito si sarebbe fondata su tesi difensive e non sulle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente escluso il diritto del ricorrente a ottenere l'inquadramento con la medesima decorrenza dei vincitori del concorso, perché il giudicato amministrativo aveva imposto l'adeguamento della dotazione organica ma non aveva inciso sulla validità del concorso già bandito, né imponeva di aumentare retroattivamente i posti messi a concorso o di procedere necessariamente allo scorrimento della graduatoria. Ha inoltre affermato che la scelta di utilizzare o meno la graduatoria degli idonei resta espressione di discrezionalità dell'amministrazione, salvo diversa previsione di legge, contratto collettivo o bando. I motivi di ricorso sono stati dichiarati in parte infondati e in parte inammissibili, perché tendevano a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o denunciavano un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati. Le spese di legittimità sono state compensate per la peculiarità della vicenda; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la censura perché la decisione di merito ha effettivamente risposto alla domanda nei limiti del diritto azionato.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove documentali; la Corte ribadisce che non è ammesso trasformare la critica alla ricostruzione del fatto in censura di violazione di legge o di percezione della prova, salvo i limiti stretti del vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente o mancante si configura solo in caso di assenza assoluta di motivazione, motivazione solo apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; nel caso concreto tale vizio è escluso.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge, nullità processuale e vizi motivazionali, rilevando che le censure del ricorrente mirano in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la domanda risarcitoria; la Corte non ravvisa, nella fattispecie, i presupposti per il risarcimento, mancando il diritto al diverso inquadramento retroattivo.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come base della responsabilità per inadempimento; la Corte esclude la fondatezza della pretesa risarcitoria perché l'ente non era tenuto, in base al giudicato, a riconoscere l'inquadramento con decorrenza anteriore.

  • art. 13 d.P.R. n. 171/1991

    È la norma che fissava la dotazione organica da adeguare; la Corte conferma che il suo mancato rispetto impone l'adeguamento della pianta organica, ma non determina automaticamente l'ampliamento dei posti a concorso già banditi o il diritto allo scorrimento con decorrenza retroattiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato che impone l'adeguamento della dotazione organica non comporta automaticamente la retrodatazione dell'inquadramento degli idonei non vincitori di un concorso già concluso.
  • Lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori non costituisce un loro diritto soggettivo, ma presuppone una scelta discrezionale dell'amministrazione di coprire il posto disponibile, salvo che un obbligo sia previsto da legge, contratto collettivo o bando.
  • L'illegittimità della determinazione della pianta organica non travolge di per sé la validità del concorso bandito in esecuzione di quella determinazione, se il relativo atto indittivo non sia stato validamente impugnato o sia stato dichiarato inammissibile.
  • In cassazione, la censura per violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, né per ottenere una nuova valutazione delle prove documentali.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in legittimità, dopo la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, resta confinato ai casi estremi di mancanza assoluta, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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