Cassazione Civile, Ordinanza n. 25647/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale tra una dirigente e la società datrice. La lavoratrice, dimessasi il 12 aprile 2012, chiedeva: 1) il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 16 del CCNL dirigenti industriali 2009, sostenendo che le sue dimissioni erano conseguenza di un mutamento sostanziale della propria attività/incarico; 2) il pagamento della componente variabile della retribuzione, pari all’1,5% dell’utile pre-tax della divisione da lei diretta, riferita al periodo 1 gennaio 2012 - 3 luglio 2012. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda sul preavviso, ritenendo che gli episodi indicati dalla dirigente o erano anteriori di oltre 60 giorni rispetto alle dimissioni oppure non integravano un mutamento sostanziale delle mansioni; aveva invece confermato solo parzialmente la quantificazione della voce variabile, già liquidata in primo grado. In cassazione la ricorrente deduceva: (a) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato le prove documentali e testimoniali sulla modalità di calcolo della retribuzione variabile e avesse omesso di spiegare il criterio di quantificazione; (b) violazione dell’art. 2381, comma 3, c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente individuato il momento e la consistenza del mutamento sostanziale delle sue funzioni, trascurando l’incidenza delle riorganizzazioni societarie e della perdita di controllo sulla società cinese collegata alla divisione diretta dalla dirigente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato la presenza di una "doppia conforme" tra primo e secondo grado, con conseguente preclusione del vizio di omesso esame del fatto decisivo; inoltre ha osservato che la censura mirava, in sostanza, a una rivalutazione del materiale istruttorio e introduceva persino documenti non prodotti nei gradi di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, si risolveva anch’esso in una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti e in censure generiche, senza una specifica critica alle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; sono stati altresì richiamati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16 CCNL Dirigenti Industriali 2009
"il dirigente che a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento"
la clausola contrattuale richiede, ai fini dell’indennità sostitutiva del preavviso, un mutamento sostanziale dell’attività del dirigente e che le dimissioni siano rassegnate entro 60 giorni da tale mutamento; nella specie i giudici di merito hanno escluso che i fatti allegati integrassero tale presupposto o che fossero temporalmente rilevanti.
in presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se la censura non individua specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la norma e si traduce invece nella richiesta di una nuova valutazione del fatto.
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in tema di assetti e attribuzioni gestorie; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione, ma rileva che la doglianza mira solo a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
richiamato quale base del procedimento camerale di decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per i presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può utilmente dedurre il vizio di omesso esame di fatti decisivi se non indica e confronta in modo specifico le diverse rationes decidendi delle due sentenze di merito.
- Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione delle prove documentali e testimoniali né l’introduzione di nuovi documenti per contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile quando la censura si risolve, in realtà, nella contestazione della ricostruzione del fatto e non individua in modo specifico la regola di diritto applicata erroneamente.
- Quando una clausola contrattuale subordina un diritto alla sussistenza di un mutamento sostanziale dell’attività e a un termine di decadenza, la verifica della sua operatività resta accertamento di fatto riservato al giudice di merito, se sorretto da motivazione logica e coerente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25618/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25619/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25622/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25632/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25644/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25649/2024 del 25/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →