Cassazione Civile, Ordinanza n. 25619/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni dipendenti regionali avevano partecipato a un concorso pubblico per l'accesso alla qualifica dirigenziale, inizialmente da loro impugnato per esclusione illegittima e successivamente ammessi con riserva. Dopo l'accoglimento della loro posizione e la nomina, con decorrenza giuridica retrodatata rispetto all'effettiva assunzione, essi hanno chiesto che anche gli effetti economici dell'inquadramento dirigenziale fossero retrodatati alla stessa data prevista per gli altri vincitori ammessi ab origine, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra l'ultima qualifica posseduta e la prima qualifica dirigenziale. La Corte d'appello aveva negato tale pretesa, ritenendo che la retrodatazione giuridica non comportasse retroattività economica e che mancasse prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni dirigenziali nel periodo anteriore alla nomina. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e violazione/regolazione errata della data di decorrenza economica dell'inquadramento, sostenendo che, una volta rimosso l'originario illegittimo diniego di partecipazione, avrebbero dovuto essere trattati come gli altri vincitori anche quanto agli effetti economici, senza applicazione della clausola del bando che faceva decorrere tali effetti dalla data del provvedimento di nomina.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di tardiva assunzione o immissione in ruolo con sola retrodatazione giuridica, non spetti automaticamente il pagamento delle retribuzioni per il periodo anteriore alla effettiva nomina, poiché le retribuzioni presuppongono l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e il perfezionamento del rapporto. Ha osservato che la domanda proposta non era stata impostata come richiesta risarcitoria per il ritardo illegittimo dell'amministrazione, né come azione ex art. 2126 c.c., ma come pretesa di adempimento contrattuale e di differenze retributive, correttamente respinta dal giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. era in parte inammissibile perché rivolta a questioni interpretative e non a un fatto storico decisivo omesso. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Il motivo è ammissibile solo se investe un preciso fatto storico-naturalistico decisivo; non può essere usato per contestare questioni o argomentazioni interpretative.
art. 2126 c.c.
Può venire in rilievo, in presenza dei relativi presupposti, come base per una tutela in caso di attività lavorativa svolta senza valido rapporto o in situazioni analoghe; non fonda però, nel caso esaminato, un diritto automatico alle retribuzioni in assenza di prestazione effettiva.
art. 1218 c.c.
La tardiva assunzione illegittima della pubblica amministrazione può fondare una domanda risarcitoria per inadempimento/mora, distinta dalla pretesa retributiva.
art. 91 c.p.c.
La soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 97 Cost.
Il reclutamento nella dirigenza pubblica è soggetto a regole pubblicistiche e concorsuali coerenti con il principio di buon andamento e imparzialità.
d.lgs. n. 165/2001, art. 28
Il reclutamento dei dirigenti rientra nella fase di accesso al ruolo dirigenziale ed è disciplinato da regole proprie, con natura concorsuale.
L.R. n. 16/1980
Richiamata dai ricorrenti come base normativa del passaggio alla qualifica superiore in esito al concorso.
L.R. n. 26/1984
Richiamata dai ricorrenti come base normativa del successivo inquadramento nella I qualifica dirigenziale.
Massime di principio
- In caso di tardiva assunzione o di inquadramento conseguito con sola retrodatazione giuridica, gli effetti economici non si retrodatano automaticamente: le retribuzioni presuppongono l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e la concreta costituzione del rapporto nel periodo considerato.
- La tutela del lavoratore illegittimamente non assunto o tardivamente assunto non si esaurisce nella pretesa retributiva, ma può essere ricondotta, a seconda dei presupposti allegati e provati, a una domanda risarcitoria per il danno da ritardo dell'amministrazione o, in casi specifici, all'art. 2126 c.c.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non già di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o valutazioni interpretative.
- L'accesso alla dirigenza pubblica, anche se conseguente a progressione verticale, ha natura di nuovo reclutamento e non semplice automatica prosecuzione del precedente inquadramento, con conseguente applicazione delle regole pubblicistiche di accesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25618/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25622/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25632/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25644/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25647/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25649/2024 del 25/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →