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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25622/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una lavoratrice, assunta come ausiliario specializzato di categoria A presso una preesistente azienda sanitaria locale con contratto a tempo determinato e successiva proroga, aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della clausola appositiva del termine per contrasto con l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda ritenendo che il rapporto fosse stato svolto alle dipendenze di una diversa azienda sanitaria poi confluita nell'azienda convenuta, ma senza successione nei rapporti passivi delle soppresse UU.SS.LL., poiché la normativa regionale prevedeva una gestione liquidatoria separata dei crediti e debiti pregressi in capo alla Regione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 c.c., 31 d.lgs. n. 165/2001 e 6, comma 6, l. Regione Basilicata n. 12/2008, sostenendo che, una volta dichiarata la nullità del termine finale, il rapporto doveva considerarsi in essere de iure e imputato al soggetto subentrato nella titolarità del rapporto per effetto del fenomeno successorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la previsione di gestioni stralcio per la liquidazione dei rapporti di debito/credito delle soppresse UU.SS.LL. escludeva l'estinzione immediata di tali enti e, soprattutto, escludeva una successione a titolo universale delle nuove aziende sanitarie nei rapporti pregressi. Di conseguenza, la domanda contro l'azienda sanitaria convenuta era stata correttamente respinta per difetto di legittimazione passiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale prevede una gestione liquidatoria per i rapporti debitori e creditorî delle soppresse articolazioni di un ente pubblico, tale previsione può escludere la successione a titolo universale in capo al nuovo ente.
  • La mera continuità organizzativa o territoriale tra vecchia e nuova struttura pubblica non basta, da sola, a fondare la legittimazione passiva del successore se la legge assegna i rapporti pregressi a una distinta gestione liquidatoria.
  • Nel pubblico impiego, la contestazione della nullità del termine non consente di imputare automaticamente la pretesa al nuovo soggetto pubblico subentrante quando la normativa speciale derogatoria disciplina diversamente il passaggio dei rapporti.
  • Il giudizio di cassazione rigetta il motivo che si fondi su un'applicazione generalizzata dell'art. 2112 c.c. al di fuori del perimetro consentito dalla disciplina speciale del settore pubblico e dalla normativa regionale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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