Cassazione Civile, Ordinanza n. 25644/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente di uno studio di consulenza tributaria, assunto formalmente nel 2014 ma operante nello studio già in precedenza in diverso assetto. Il datore di lavoro contestava l’omesso deposito presso la camera di commercio di numerosi bilanci di clienti, addebito poi posto a base del licenziamento per giusta causa. La lavoratrice impugnava il recesso sostenendo, tra l’altro, che alcuni addebiti riguardavano periodi anteriori alla sua assunzione, che il licenziamento fosse ritorsivo e comunque illegittimo, e che mancasse prova della sua responsabilità per gli omessi depositi perché il deposito avveniva solo previa autorizzazione del titolare e dopo il pagamento della parcella o dei relativi oneri da parte del cliente. Nel ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 115, 2119 e 2697 c.p.c. e dell’art. 5 L. n. 604/1966, per avere la Corte d’appello ritenuto provata la giusta causa sulla base della supposta non contestazione, da parte sua, dell’avvenuto pagamento delle parcelle da parte dei clienti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la contestazione, da lei effettivamente svolta, del pagamento dei preavvisi di parcella; 3) omesso esame di un ulteriore fatto decisivo, ossia la circostanza che la dipendente subentrata nelle stesse mansioni aveva continuato a omettere i depositi senza essere sanzionata, fatto che secondo la ricorrente avrebbe dimostrato tolleranza datoriale e incidenza sulla valutazione della giusta causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea l’affermazione della Corte territoriale secondo cui sarebbe stata non contestata la circostanza del pagamento delle parcelle da parte dei clienti. La Suprema Corte ha osservato che la lavoratrice aveva invece contestato tale circostanza nelle difese di merito e che, una volta esclusa la non contestazione, gravava sul datore di lavoro l’onere di provare tutti i presupposti dell’addebito disciplinare, in particolare il pagamento della parcella o degli oneri di deposito da parte dei clienti e la conseguente richiesta/autorizzazione al deposito. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per il nuovo accertamento di tali circostanze ai fini della valutazione del licenziamento.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per censurare l’erronea valutazione del materiale processuale e della non contestazione di un fatto invece dedotto in giudizio
richiamato come parametro della giusta causa di licenziamento, la cui sussistenza non può essere affermata senza corretta prova dei presupposti fattuali dell’addebito
richiamato per il riparto dell’onere della prova; il datore di lavoro deve provare i fatti costitutivi della giusta causa contestata
la Corte ne fa applicazione nel senso che l’onere di dimostrare l’addebitabilità del fatto e i presupposti del licenziamento grava sul datore di lavoro
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare, il datore di lavoro che invochi una giusta causa deve provare i fatti costitutivi dell’addebito e i presupposti concreti della condotta contestata, secondo il riparto dell’onere probatorio previsto dalla legge.
- La mancata contestazione di un fatto non può essere desunta in modo apodittico dal contenuto degli atti quando dagli stessi risulti, invece, una specifica contestazione della circostanza rilevante.
- Quando l’addebito disciplinare presuppone condizioni operative o autorizzazioni interne per lo svolgimento della prestazione, la responsabilità del lavoratore non può essere affermata senza accertare anche tali condizioni di fatto.
- In sede di legittimità, in presenza di denuncia di error in procedendo, la Corte può accedere direttamente agli atti del processo per verificare se il fatto sia stato effettivamente contestato o meno.
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