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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25632/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal mancato conferimento, da parte di un ente locale, di una posizione organizzativa (PO) a un proprio dipendente funzionario amministrativo, già responsabile di PO, che aveva partecipato alla procedura interna per l'assegnazione di un incarico triennale. La Corte d'appello, riformando in parte il primo grado, ha riconosciuto al dipendente il danno da perdita di chance per non avere l'amministrazione svolto una motivazione adeguata e una effettiva comparazione tra gli aspiranti. Il Comune, ricorrente in cassazione, ha proposto cinque motivi: (1) violazione delle regole sulla motivazione, sostenendo che il giudice d'appello avesse escluso illegittimamente la possibilità di integrare in giudizio la motivazione del provvedimento con un rapporto informativo successivo; (2) nullità della sentenza per motivazione illogica, per avere il giudice sostituito la propria valutazione a quella amministrativa; (3) violazione di norme civilistiche e contrattuali, negando che vi fosse stata una reale perdita di chance, poiché il dipendente aveva partecipato alla selezione ed era stato comunque valutato; (4) ulteriore vizio motivazionale per l'attribuzione al lavoratore di una probabilità del 90% di ottenere l'incarico e per la valorizzazione di elementi ritenuti dal ricorrente statici e risalenti; (5) violazione delle norme sul danno risarcibile, contestando la liquidazione calcolata includendo anche la retribuzione di risultato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non coglievano la ratio decidendi complessiva della sentenza di merito, e inammissibili nella parte in cui chiedevano una rivalutazione del fatto i motivi terzo e quarto; per il resto li ha ritenuti infondati, affermando che l'illegittimo diniego della PO integra danno da perdita di chance e che la liquidazione equitativa può essere parametrata alle retribuzioni non percepite, inclusa la componente di risultato se effettivamente conseguibile nella fattispecie. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune di Firenze. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva condannato l'ente al risarcimento del danno da perdita di chance in favore del dipendente, ritenendo corretta la ricostruzione del giudice di merito sulla necessità di una motivazione espressa e comparativa per il conferimento della posizione organizzativa e sulla illegittimità dell'atto impugnato, nonché corretta la liquidazione del danno in via equitativa sulla base delle retribuzioni correlate all'incarico. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sulla prova e sulla motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte non ne accoglie la lettura proposta.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare asserita nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica; la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione; non conduce all'accoglimento del ricorso.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come norma processuale per veicolare i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica.

  • art. 45, comma 3, d.lgs. n. 29 del 1993

    "per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione.... sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto"

    È indicato come base normativa originaria della disciplina contrattuale delle posizioni organizzative nel pubblico impiego.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    Indicato come trasfusione della disciplina precedente sulla contrattazione collettiva delle professionalità apicali e delle posizioni organizzative.

  • d.lgs. n. 150/2009

    Richiamato per la modifica dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, con previsione di apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

  • art. 97 Cost.

    Utilizzato per affermare che ai criteri contrattuali di valutazione si accompagna l'osservanza delle clausole di correttezza e buona fede da parte della P.A.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati come clausole generali di correttezza e buona fede applicabili al conferimento delle posizioni organizzative.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato dal ricorrente nel motivo sul danno; la Corte conferma la responsabilità risarcitoria dell'ente per illegittimo diniego dell'incarico.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale da perdita di chance e della sua liquidazione.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno da perdita di chance.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente e considerato nel quadro della tutela risarcitoria per danno ingiusto da perdita di chance.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento di una posizione organizzativa deve essere sorretto da una motivazione effettiva e non apparente, idonea a dare conto della valutazione comparativa tra gli aspiranti e dei profili professionali esaminati.
  • La motivazione dell'atto di assegnazione di una posizione organizzativa non può essere integrata validamente in sede contenziosa con documenti o relazioni formati successivamente al provvedimento impugnato, quando ciò servirebbe a colmare ex post la carenza originaria dell'atto.
  • L'amministrazione conserva discrezionalità nella scelta del candidato per la posizione organizzativa, ma tale discrezionalità deve esercitarsi nel rispetto dei criteri contrattuali e delle clausole di correttezza e buona fede; non è consentito un esercizio arbitrario o sostanzialmente non motivato.
  • L'illegittimo diniego di una posizione organizzativa può generare un danno patrimoniale da perdita di chance, quale autonoma entità risarcibile, distinta dalla mera aspettativa di fatto e dalla retribuzione integralmente perduta.
  • Ai fini della liquidazione del danno da perdita di chance, il giudice può procedere in via equitativa e utilizzare come parametro le retribuzioni correlate all'incarico non ottenuto, purché la concreta probabilità di conseguimento del bene sia stata adeguatamente accertata.
  • La censura di motivazione o di violazione di legge non può tradursi in una mera richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie quando il giudice di appello abbia già compiuto un accertamento logicamente coerente e giuridicamente corretto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniResponsabilità precontrattuale
RamiLavoroProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaDanno non patrimoniale

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