Cassazione Civile, Ordinanza n. 20118/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento pensionistico integrativo spettante ad ex dipendenti del Banco di Napoli. I ricorrenti avevano ottenuto in passato una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla perequazione automatica della pensione integrativa per il periodo 1994-1996. In seguito, aderendo all’opzione prevista dallo statuto del fondo pensione, avevano ricevuto una somma capitale una tantum a titolo di capitalizzazione della rendita vitalizia. Essi hanno poi agito per ottenere, per il periodo luglio 2013-dicembre 2017, ulteriori differenze sul trattamento pensionistico aziendale, sostenendo che il giudicato sulla perequazione rendesse ancora dovute le maggiorazioni e che la capitalizzazione non avesse comportato rinuncia al diritto; hanno inoltre contestato che la capitalizzazione estinguesse il diritto alla perequazione o che l’adesione valesse come rinuncia. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che la capitalizzazione avesse estinto la prestazione pensionistica periodica e, con essa, il diritto alla perequazione automatica. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con nove motivi, violazione e falsa applicazione di norme sul giudicato, sulla disponibilità dei diritti, sulla interpretazione degli atti di adesione e sugli effetti dell’adempimento/capitalizzazione; hanno anche lamentato vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la domanda mirasse all’esatto adempimento del giudicato e non a differenze sul periodo successivo alla capitalizzazione.
La decisione
Per alcuni ricorrenti che avevano conciliato la lite sopravvenuta è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese nei loro confronti. Per tutti gli altri ricorrenti la Corte ha rigettato il ricorso, aderendo all’orientamento già formatosi in materia: la percezione della somma capitale una tantum per capitalizzazione della prestazione pensionistica complementare estingue la prestazione periodica e fa venir meno, da quel momento, il diritto alla perequazione automatica. La Corte ha ritenuto che i motivi investissero una pretesa non fondata, poiché la domanda proposta non riguardava i criteri di calcolo dell’una tantum, ma pretendeva la prosecuzione di un trattamento periodico ormai estinto dalla scelta di capitalizzazione. Sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti le spese processuali e l’ulteriore contributo unificato, nei limiti di legge.
Norme richiamate
richiamato in relazione al giudicato sostanziale; la Corte conferma che il thema decidendum non può estendersi oltre l’effetto estintivo derivante dalla successiva capitalizzazione della prestazione
richiamato sul giudicato formale; non consente di superare l’effetto estintivo prodotto dall’adesione alla capitalizzazione
evocato dai ricorrenti per sostenere l’inadempimento del Banco, ma la Corte ritiene che la pretesa sia infondata perché la prestazione periodica era stata estinta
richiamato dai ricorrenti in tema di inadempimento/risoluzione, ma non ritenuto decisivo
richiamato dai ricorrenti insieme ad altre norme sulla responsabilità, senza esito favorevole
richiamato dai ricorrenti per negare la rinuncia tacita o non espressa ai diritti; la Corte non accoglie la censura
richiamato nei motivi relativi alla corretta delimitazione del petitum e della causa petendi
invocato per dedotta ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte ritiene che il giudice d’appello avesse correttamente compreso la domanda
richiamato nei motivi sul giudizio di diritto applicato dal giudice di merito
invocato per nullità della motivazione/sentenza, censura respinta
richiamato in relazione a nullità processuali, senza accoglimento
richiamato dai ricorrenti in tema di nullità della sentenza, ma senza esito favorevole
utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge
utilizzato per denunciare nullità della sentenza/procedimento
utilizzato per omesso esame di fatti decisivi
art. 47 dello Statuto del Fondo Pensione Complementare per il personale Banco di Napoli
richiamato come fonte dell’opzione di capitalizzazione della prestazione pensionistica integrativa
art. 11 d.lgs. n. 503 del 1992
indicato dalla Corte come parametro della perequazione automatica, il cui diritto viene meno dopo la capitalizzazione
art. 1, co.55, L. n. 243 del 2004
richiamato nei fatti di causa quale disposizione invocata dalla banca per contestare la persistenza del diritto
richiamato dai ricorrenti nella ricostruzione normativa della sospensione della perequazione aziendale
richiamato dai ricorrenti nella ricostruzione normativa dell’abolizione della perequazione aziendale fino al luglio 1996
art. 7, comma 6, lett. a, d.lgs. n. 124 del 1993
richiamato in relazione all’opzione di capitalizzazione della prestazione complementare, quale scelta che estingue la prestazione periodica
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato dovuto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, non applicato ai ricorrenti che hanno conciliato la lite
richiamato per il supporto argomentativo ai precedenti giurisprudenziali
Massime di principio
- In materia di previdenza complementare, la percezione di una somma capitale una tantum in luogo della rendita periodica estingue la prestazione pensionistica integrativa e fa venir meno, da quel momento, il diritto alla perequazione automatica collegata alla prestazione periodica.
- Quando il petitum sostanziale riguarda l’esatto adempimento di un giudicato su una prestazione periodica, la successiva adesione alla capitalizzazione può modificare il titolo della pretesa e rendere infondata la richiesta di ulteriori rate periodiche, se la prestazione originaria è stata validamente sostituita dalla corresponsione in unica soluzione.
- La domanda giudiziale deve essere interpretata in base al suo contenuto sostanziale: se la pretesa effettiva riguarda importi dovuti dopo la capitalizzazione e non il mero ricalcolo dell’una tantum, le censure fondate sull’esistenza di un diritto autonomo alla perequazione non possono essere accolte.
- La rinuncia o l’effetto estintivo non devono essere confusi: la decisione valorizza l’effetto oggettivo della capitalizzazione come modalità alternativa di adempimento che sostituisce la rendita e ne elimina gli accessori periodici, senza necessità di fondare l’esito su una rinuncia espressa ai diritti accertati in precedenza.
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