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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26488/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2010, fondato sul presunto utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, spettasse all'Amministrazione provare, con elementi oggettivi, che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione d'imposta, prova che nel caso concreto non sarebbe stata fornita, mentre la società avrebbe offerto elementi contrari. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2727 c.c., sostenendo di aver invece fornito prova della consapevolezza della società circa la propria partecipazione a un'evasione d'imposta, desumibile dal fatto che gli altri soggetti coinvolti nelle operazioni erano privi di struttura operativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era sotto il minimo costituzionale, perché la CTR si era limitata ad enunciare il principio di diritto applicabile alle operazioni soggettivamente inesistenti, senza però analizzare né valutare criticamente le prove dell'Ufficio né quelle del contribuente, limitandosi ad affermazioni apodittiche sull'assenza di prova da parte dell'Amministrazione e sull'esistenza di prova contraria della società. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente o mancante, quando la motivazione si colloca sotto il minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del secondo motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Impone il dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale; la sua violazione ricorre solo nei casi estremi di mancanza o apparenza della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione meramente apparente, mancante, contraddittoria o incomprensibile determina nullità della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sul riparto dell'onere della prova, in relazione alla dimostrazione della consapevolezza del contribuente nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate dalla sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate dalla sentenza impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate dalla sentenza impugnata.

  • art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla motivazione delle sentenze nel processo tributario.

  • art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel secondo motivo quale norma in tema di detrazione IVA, rispetto alla contestazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 21, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel secondo motivo quale norma relativa alla fatturazione IVA, rispetto alla contestazione di fatture inesistenti.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni semplici per inferire la consapevolezza del contribuente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza è censurabile solo se manca del tutto, è meramente apparente, è irriducibilmente contraddittoria o è obiettivamente incomprensibile; al di fuori di tali ipotesi, il vizio motivazionale è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di merito deve valutare in modo concreto e critico sia gli elementi offerti dall'Amministrazione a sostegno della consapevolezza del cessionario/committente, sia le prove contrarie del contribuente; non è sufficiente enunciare il principio astratto sul riparto dell'onere probatorio.
  • La motivazione è apparente quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche senza esporre il percorso logico-valutativo che conduce a ritenere non provata la tesi di una parte e provata quella dell'altra.
  • Nel processo tributario, la decisione non può fondarsi su una mera affermazione conclusiva circa l'insufficienza della prova dell'Ufficio se non vengono esaminati gli specifici indizi dedotti, come i rapporti con società prive di effettiva struttura operativa e le modalità della movimentazione/fornitura della merce.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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