Cassazione Civile, Ordinanza n. 06653/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di un ramo d'azienda al quale erano addetti alcuni lavoratori. La corte di merito aveva accertato l'illegittimità della cessione e aveva condannato la società datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dal 9 giugno 2016, data di costituzione in mora, fino al 31 dicembre 2016, per il mancato ripristino del rapporto di lavoro. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1180 e 2909 c.c. e degli artt. 27 e 29 d.lgs. 276/2003, sostenendo che la sentenza avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto dei lavoratori alle somme richieste; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1206, 1207 e 2041 c.c., contestando la qualificazione e la debenza delle somme richieste. In sostanza, la ricorrente ha criticato la decisione di merito che aveva ritenuto dovute le retribuzioni anche dopo l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del trasferimento del ramo d'azienda e l'offerta delle energie lavorative da parte dei dipendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato l'orientamento consolidato, in particolare le Sezioni Unite n. 2990/2018 e la giurisprudenza successiva, secondo cui, una volta accertata giudizialmente l'illegittimità della cessione o interposizione e offerta la prestazione lavorativa, il datore di lavoro tenuto alla ricostituzione del rapporto sopporta l'obbligo di corrispondere le retribuzioni anche se non riceve materialmente la prestazione, non potendo la mancata riammissione incidere sull'obbligazione retributiva. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna della società ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non ne ha accolto la censura alla luce dell'orientamento consolidato sulla debenza delle retribuzioni dopo l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso la violazione valorizzando il precedente giudiziale che accerta il vincolo giuridico e la conseguente obbligazione retributiva.
artt. 27 e 29 d.lgs. n. 276/2003
Invocati per contestare l'accertamento sulla cessione del ramo d'azienda; la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce della giurisprudenza che impone la ricostituzione del rapporto e il pagamento delle retribuzioni dopo l'accertamento dell'illegittimità della cessione.
Richiamato nella doglianza relativa alla mora e alla mancata ricezione della prestazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
Richiamato nella doglianza relativa agli effetti della costituzione in mora e all'obbligo retributivo; la Corte ha confermato la debenza delle retribuzioni.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che la pretesa dei lavoratori dovesse essere qualificata diversamente rispetto all'obbligazione retributiva affermata dalla giurisprudenza.
Richiamato per il rinvio alla giurisprudenza citata integralmente.
Richiamato nel passaggio sull'autorità nomofilattica e la stabilità del precedente.
Richiamato nel ragionamento sulla valorizzazione del precedente consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando, a seguito di sentenza, sia accertata l'illegittimità di una cessione di ramo d'azienda o di un fenomeno interpositorio, il datore di lavoro tenuto al ripristino del rapporto deve riammettere il lavoratore in servizio e corrispondergli le retribuzioni dovute anche in assenza di effettiva prestazione, se il lavoratore ha offerto le proprie energie lavorative.
- Le somme dovute al lavoratore successivamente all'accertamento giudiziale del titolare effettivo del rapporto hanno natura retributiva e non meramente risarcitoria; pertanto il pagamento eventualmente eseguito da un diverso soggetto non estingue l'obbligazione retributiva del datore di lavoro che abbia rifiutato senza giustificazione la controprestazione lavorativa.
- L'orientamento nomofilattico consolidato della Corte di cassazione deve essere seguito in assenza di gravi ragioni per il mutamento, in funzione di uniformità interpretativa, affidabilità delle decisioni e tutela dell'eguaglianza dei consociati davanti alla legge.
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