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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23984/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un accordo di cessione dell'intero pacchetto azionario di una società. L'acquirente aveva promosso arbitrato deducendo l'inadempimento delle garanzie contrattuali e civilistiche dei venditori, con richiesta di riduzione del corrispettivo e manleva per le discordanze tra bilancio/situazione patrimoniale consegnati e situazione effettiva accertata in arbitrato. Uno dei venditori ha poi impugnato in cassazione la decisione della Corte d'appello che aveva confermato il lodo arbitrale, articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 75 c.p.p. e 819 bis c.p.c. per avere escluso che la costituzione di parte civile dell'acquirente nel parallelo procedimento penale comportasse il trasferimento o la sospensione del giudizio arbitrale; 2) violazione dell'art. 75 c.p.p. e delle regole sull'identità soggettiva e oggettiva delle azioni, assumendo che vi fosse coincidenza tra azione civile esercitata nel penale e domanda arbitrale; 3) nullità della sentenza ex art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. per avere la Corte d'appello respinto il motivo di impugnazione del lodo relativo alla motivazione, senza considerare che il lodo sarebbe stato privo di motivazione sul punto decisivo delle annotazioni contabili e della loro formazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale proposto da uno dei venditori che aveva rinunciato al ricorso, e al ricorso incidentale dell'altra controparte che pure aveva rinunciato. Quanto al venditore rimasto in causa, ha respinto il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in mancanza di una norma espressa sul trasferimento dell'azione civile dal giudizio arbitrale al penale, il rapporto tra arbitrato e processo penale con costituzione di parte civile è regolato, in via analogica/sistematica, dalle stesse regole che governano arbitrato e processo civile; quindi, se l'arbitrato è già pendente e la medesima causa viene introdotta nel penale con costituzione di parte civile, il procedimento arbitrale prosegue e non viene sospeso, salvo le ipotesi tassative di cui all'art. 819 bis c.p.c. Ha inoltre dichiarato assorbito il secondo motivo, perché la sentenza impugnata era sorretta da rationes decidendi autonome e la prima era sufficiente a reggere il decisum. Ha infine respinto il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto il lodo adeguatamente motivato e che le censure del ricorrente si risolvevano in una richiesta di riesame del merito. Le spese sono state compensate tra le parti che avevano rinunciato ai rispettivi ricorsi; il venditore rimasto soccombente è stato condannato alle spese in favore della società acquirente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.p.

    La Corte lo interpreta come disciplina dei rapporti tra azione civile e azione penale, con trasferimento dell'azione civile nel penale solo se proposta originariamente davanti al giudice civile; la sospensione opera solo nei casi tassativi del comma 3.

  • art. 819 bis c.p.c.

    Gli arbitri sospendono il procedimento solo nei casi tassativi previsti dalla norma; la pendenza del processo penale con costituzione di parte civile non integra di per sé una causa ulteriore di sospensione fuori dai casi richiamati dall'art. 75, comma 3, c.p.p.

  • art. 819 ter c.p.c.

    La Corte lo legge come disciplina generale dei rapporti tra arbitrato e processo, non limitata al solo processo civile; in assenza di diversa previsione, il richiamo alla pendenza della stessa causa davanti al giudice consente di comprendere anche il giudizio penale con costituzione di parte civile.

  • art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è escluso quando il lodo risulti comunque motivato sul punto decisivo; non è ammissibile una censura che in realtà miri al riesame del merito.

  • art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c.

    Richiamato come norma sul contenuto del lodo e della motivazione, ma la Corte ritiene che nel caso concreto il lodo non fosse privo di motivazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norme sulla deduzione dei motivi di ricorso per cassazione invocate dal ricorrente, ma ritenute non idonee a scalfire la decisione impugnata.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per qualificare l'azione penale-civile come diversa da quella contrattuale arbitrale, in quanto fondata su un titolo aquiliano e non su garanzie contrattuali.

  • art. 33 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di individuazione delle azioni, ma la censura viene dichiarata assorbita.

  • art. 651 c.p.p. e seguenti

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'identità delle azioni, ma senza accoglimento espresso perché il motivo è assorbito.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio per le parti che vi hanno rinunciato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per le parti estinte; per il ricorrente soccombente rimasto in causa la Corte ne dà atto.

Massime di principio

  • In assenza di una specifica previsione normativa, il rapporto tra procedimento arbitrale e processo penale con costituzione di parte civile è governato, per analogia sistematica, dalle stesse regole dettate per il rapporto tra arbitrato e processo civile: la pendenza del giudizio penale non determina automaticamente né il trasferimento né la sospensione dell'arbitrato.
  • La sospensione del procedimento arbitrale è ammessa soltanto nei casi tassativi previsti dall'art. 819 bis c.p.c.; al di fuori di tali ipotesi, la mera pendenza di un giudizio connesso o della stessa causa in altra sede non impedisce agli arbitri di decidere.
  • Ai fini dell'applicazione delle regole sul rapporto tra azioni civile e penale, occorre verificare la perfetta identità soggettiva e oggettiva tra le azioni; se il titolo della domanda arbitrale è contrattuale e quello della domanda nel penale è aquiliano, manca l'identità richiesta.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e una sola di esse resiste al ricorso, il motivo che investe le altre può risultare assorbito.
  • Il vizio di motivazione del lodo o della sentenza che lo conferma non può essere dedotto per ottenere una rivalutazione del merito: è necessario che la motivazione sia effettivamente mancante, apparente o inconferente sul punto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoTransazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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