Cassazione Civile, Ordinanza n. 24363/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato a una dipendente nell'ambito di una procedura di mobilità. In primo grado era stata dichiarata l'illegittimità del recesso, con reintegrazione e condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, entro il limite di dodici mensilità. La Corte d'appello aveva respinto sia il reclamo principale della società sia quello incidentale della lavoratrice, confermando la decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione della disciplina speciale sulla mobilità, sostenendo che gli accordi del 2011 avessero già concordato la messa in mobilità dei dipendenti e che, quindi, la platea di riferimento dovesse essere circoscritta ai soli dipendenti della società; 2) violazione della normativa sui criteri di scelta e di altre disposizioni civilistiche e processuali, deducendo che la Corte territoriale avesse affermato apoditticamente una codatorialità tra due società del gruppo senza accertare un effettivo uso promiscuo delle prestazioni lavorative; 3) violazione di norme del codice della navigazione e di regolamenti europei in materia aeronautica, sostenendo che nel settore aereo la struttura aziendale delle società e i responsabili debbano restare distinti e autonomi, rendendo impossibile una gestione unitaria con uso promiscuo di naviganti e responsabili; 4) violazione dell'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, contestando la qualificazione di aliunde perceptum e aliunde percipiendum e la ritenuta irrilevanza di compensi percepiti oltre il termine dei dodici mesi successivi al licenziamento ai fini del limite risarcitorio massimo. Tuttavia, prima della decisione, la società ha notificato rituale atto di rinuncia al ricorso e chiesto l'estinzione del processo; la lavoratrice ha chiesto la condanna alle spese. La Corte ha quindi esaminato la ritualità e l'efficacia della rinuncia, rilevando che nel giudizio di cassazione non è necessaria l'accettazione della controparte, essendo sufficiente la notifica alle parti costituite, e ha dichiarato estinto il processo; ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a carico del rinunciante in base al principio di causalità.
La decisione
La Corte ha dichiarato rituale ed efficace la rinuncia al ricorso per cassazione, ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della lavoratrice controricorrente, con distrazione. Non ha pronunciato sulla richiesta di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per difetto dei presupposti processuali. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito, poiché la rinuncia ha definito il giudizio.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è valida se formulata in atto univocamente abdicativo e sottoscritto; nel giudizio di cassazione produce effetti se ritualmente notificata alle parti costituite.
La rinuncia determina l'estinzione del processo; le spese possono essere poste a carico del rinunciante secondo il principio di causalità, salvo adesione delle altre parti.
art. 1 bis, l. n. 291 del 2004
Invocata come norma speciale sulla mobilità del personale, con riferimento agli accordi del 2011 e alla delimitazione della platea dei dipendenti interessati.
art. 2, d.l. n. 134 del 2008, convertito dalla l. n. 166 del 2008
Richiamato quale modifica della disciplina speciale sulla mobilità, nell'ambito del primo motivo di ricorso.
Richiamato per contestare la ricostruzione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero.
Invocato in relazione ai rapporti societari di gruppo e alla dedotta codatorialità.
Richiamato per sostenere l'esistenza di un assetto di direzione e coordinamento di gruppo.
Richiamato per contestare l'inquadramento del rapporto e l'uso promiscuo delle prestazioni lavorative.
Invocato per censurare l'asserita apoditticità dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito.
Richiamati nel contesto della disciplina aeronautica e della pretesa impossibilità di una struttura aziendale unitaria nel settore.
Regolamento europeo n. 859/2008
capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)
Invocato come fonte tecnica di settore per sostenere la necessità di strutture e responsabili distinti.
Regolamento europeo n. 1008/2008
art. 2 (nn. 1, 8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e)
Richiamato per la disciplina dei requisiti di esercizio del trasporto aereo e delle certificazioni necessarie.
Regolamento europeo n. 965 del 2012
Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO.CC.125
Richiamato per sostenere che le certificazioni aeronautiche richiedono strutture organizzative autonome e controlli continui.
art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970
Invocato in relazione alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, all'aliunde perceptum/percipiendum e al limite delle dodici mensilità.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la statuizione sull'ulteriore contributo unificato per difetto dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è efficace se è un atto univocamente abdicativo, sottoscritto dalla parte e dal difensore e ritualmente notificato alle parti costituite; non è necessaria l'accettazione del controricorrente.
- La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo di cassazione e rende inutile l'esame dei motivi di impugnazione nel merito.
- In caso di rinuncia non accettata, le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico del rinunciante secondo il principio di causalità.
- Nel giudizio di cassazione, la disciplina delle spese in caso di rinuncia è distinta dalla disciplina dell'accettazione della rinuncia nel processo civile ordinario, poiché la rinuncia è atto recettizio ma non "accettizio".
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice può valorizzare anche una soccombenza virtuale, ove dagli orientamenti giurisprudenziali emergano ragioni tali da far prevedere la prevalente infondatezza del ricorso.
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