Ordinanza n. 291/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento: del Decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto – Servizio Speciali Benefici, nella parte in cui ha ritenuto che l’infermità “Esiti di nefrectomia destra per adenocarcinoma renale a cellule chiare G1 con metastasi polmonare e linfonodali in immunoterapia di II LINEA con NIVOLUMAB” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, nonché del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-reso nell’adunanza del 20.02.2024, che ha ritenuto l’infermità occorsa al ricorrente non dipendente da fatti di servizio, nonché di ogni atto preordinato, preparatorio, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale che ha negato la dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e respinto la richiesta dei benefici previsti dal d.P.R. 461/2001 e dal d.l. 243/2006, nonché il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
La controversia
Il militare aveva prestato servizio in una missione internazionale in Bosnia, svolto attività di addestramento presso un poligono di tiro e lavorato come idraulico, anche in ambienti ritenuti pericolosi e senza specifiche protezioni. La parte ricorrente ha dedotto l'esposizione a sostanze nocive, metalli pesanti, ossido di torio e altri fattori di rischio derivanti dalle esercitazioni e dalle condizioni ambientali, nonché la sottoposizione a plurime vaccinazioni senza il rispetto dei protocolli medici. È stata sostenuta la sussistenza del nesso causale tra il servizio e la patologia tumorale, con richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dell'ascrivibilità alla prima categoria della tabella di pensione privilegiata e dell'equo indennizzo. Dopo il decesso del ricorrente, la vedova è subentrata nel giudizio quale erede. Il Collegio ha ritenuto necessario verificare, alla luce del principio enunciato dall'Adunanza Plenaria n. 15/2025, se le condizioni ambientali e operative del servizio abbiano aumentato il rischio della patologia, se la patologia sia espressiva di tale aumento e se emerga una specifica genesi extra-lavorativa, con particolare riguardo al consumo di sigarette indicato negli atti sanitari.
La decisione
Il giudizio non è stato definito nel merito. Il TAR ha disposto una verificazione, affidandola al Direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL, con facoltà di delega a un medico idoneo del medesimo Istituto e di ricorso ad ausiliari specializzati. Il verificatore dovrà esaminare gli atti, la documentazione e la consulenza tecnica prodotta dalla parte ricorrente, assicurare il contraddittorio e rispondere ai tre quesiti relativi all'aumento del rischio derivante dalle condizioni di servizio, alla riconducibilità della patologia a tale rischio e all'eventuale prova di una genesi extra-lavorativa, valutando specificamente il ruolo del fumo di sigaretta e le conclusioni del Comitato di verifica. Le parti potranno nominare consulenti tecnici e formulare osservazioni sulla bozza di relazione. La relazione motivata dovrà essere depositata entro 150 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. È stato disposto un anticipo complessivo di euro 2.000 sul compenso del verificatore, provvisoriamente posto per metà a carico della parte ricorrente e per metà a carico del Ministero. La trattazione del merito è stata rinviata al 15 dicembre 2026.
Norme richiamate
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per l'equo indennizzo; nel giudizio costituisce il quadro normativo dei benefici richiesti.
d.l. 4 novembre 2006, n. 243
È richiamato quale fonte dei benefici richiesti in relazione alle patologie connesse al servizio militare.
art. 603 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Secondo il principio richiamato dall'ordinanza, innova il sistema dell'equo indennizzo per causa di servizio e rimodula gli oneri probatori relativi all'accertamento della dipendenza da causa di servizio.
art. 1078 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
È indicato quale disciplina regolamentare attuativa della rimodulazione degli oneri probatori per l'accertamento della causa di servizio.
È richiamato quale criterio di riferimento per il riparto degli oneri probatori: il militare deve dimostrare il servizio svolto in particolari condizioni ambientali o operative, l'aumento del rischio e il carattere tumorale della patologia; l'Amministrazione deve provare una specifica genesi extra-lavorativa.
Consente al giudice di prevedere un anticipo sul compenso spettante al verificatore, provvisoriamente posto a carico delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale insorta in capo a un militare impiegato in missioni nazionali o internazionali, presso poligoni di tiro o siti di stoccaggio del munizionamento, il militare deve provare lo svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali o operative, l'aumento del rischio di malattia e il carattere tumorale della patologia espressiva di quel rischio; non è invece necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico individuale.
- Una volta assolto l'onere probatorio gravante sul militare in ordine al servizio tipizzato, alle condizioni ambientali o operative e all'aumento del rischio, grava sull'Amministrazione la prova contraria di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
- Quando la prova della genesi extra-lavorativa è controversa e richiede valutazioni medico-scientifiche, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidata a un organismo tecnico qualificato, formulando quesiti distinti sull'aumento del rischio, sull'espressività della patologia rispetto a tale rischio e sull'eventuale causa alternativa.
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