Ordinanza n. 292/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 137/2021 (R.G. 541/2018) del Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, del quale si chiede l'ottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza di un giudicato che assumeva formatosi sul decreto ingiuntivo n. 275/25, emesso il 7 marzo 2025 dal Giudice di Pace di Avellino, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c., notificato nella medesima data e non opposto. Il decreto ingiuntivo aveva ingiunto il pagamento di € 3.523,22, oltre interessi legali e spese processuali. Il ricorso, notificato il 27 agosto 2025 e depositato il 3 settembre 2025, è stato ritenuto suscettibile di dubbi di ammissibilità perché agli atti mancava il decreto di esecutorietà previsto dall'art. 647 c.p.c.; tale documento non risultava neppure richiamato nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza, ma ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al ricorrente di integrare la documentazione mediante produzione del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. Il Collegio ha rilevato che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia equiparabile al giudicato soltanto quando il giudice dichiara l'esecutorietà dopo avere verificato la regolarità della notificazione e la instaurazione del contraddittorio, non già per il solo decorso del termine per proporre opposizione. Il documento è rilevante anche per verificare la decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'azione di ottemperanza previsto dall'art. 114 c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 17 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 642 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo azionato era dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di tale disposizione, ma ciò non esclude la necessità del successivo decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. ai fini della formazione del giudicato.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà costituisce l'atto giurisdizionale con cui, verificata la notificazione e il contraddittorio, il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale.
art. 114 c.p.a.
si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza
Per il decreto ingiuntivo non opposto, il dies a quo della prescrizione decennale dell'azione di ottemperanza coincide con il deposito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicata nel giudizio.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale, ai fini dell'ottemperanza, soltanto quando il giudice ne dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., dopo avere verificato la regolarità della notificazione e il contraddittorio.
- Il mero decorso del termine per proporre opposizione non è sufficiente, da solo, a dimostrare la formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo ai fini dell'azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un decreto ingiuntivo non opposto, la produzione del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. è necessaria per verificare l'esistenza del giudicato azionabile.
- Il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. rileva anche per determinare il dies a quo della prescrizione decennale dell'azione di ottemperanza prevista dall'art. 114 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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