Ordinanza n. 3040/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, nelle loro qualità e quali superstiti ed eredi legittimi del de cuius Caporal Maggiore Capo Sc. -OMISSIS-, nato a Gravina di Puglia il -OMISSIS- e deceduto in Cosenza in data -OMISSIS-, ad ottenere il risarcimento e la liquidazione iure hereditatis degli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dai ricorrenti e dal de cuius per l'esposizione ad uranio impoverito in servizio e successiva conseguente insorgenza della malattia che lo ha tratto a successivo e conseguente decesso in data -OMISSIS-, riconosciuta causa di servizio e causa di equiparazione a vittima del dovere, da lui contratta a seguito, a causa, in conseguenza ed in connessione e dipendenza causale con il servizio prestato presso il Ministero della Difesa in occasione delle Missioni internazionali di pace di cui infra tra il 1996 e il 2008 in qualità di dipendente del Ministero della Difesa con il grado di Caporal Maggiore Capo Sc. e funzioni di armiere e guastatore, imputabile e riferibile alla responsabilità contrattuale e extracontrattuale del Ministero resistente, alle sue condotte colpevoli, attive e violative ed omissive, nonché alla negligenza ed imperizia della stessa Amministrazione resistente e alle sue condotte inadempienti ed illecite, ai fini anche del risarcimento del danno, nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei suddetti danni patrimoniali e non patrimoniali qui azionati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto un'azione iure hereditatis per ottenere dal Ministero della Difesa il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal de cuius e da esse stesse in conseguenza di patologie asseritamente contratte dal militare per esposizione a uranio impoverito durante missioni internazionali di pace svolte tra il 1996 e il 2008. La responsabilità dell'Amministrazione è stata prospettata in termini contrattuali ed extracontrattuali, con riferimento a condotte colpose, attive e omissive, nonché a negligenza, imperizia e inadempimenti dell'Amministrazione militare. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio dubbi sulla propria competenza territoriale, considerando che l'azione è stata iniziata dopo la cessazione del rapporto militare e che, pertanto, non opera il criterio della sede di servizio.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come giudice competente il TAR per la Calabria. Secondo il Collegio, poiché l'azione è stata proposta dopo la cessazione del rapporto di servizio del de cuius, non rileva la sede di servizio; deve invece applicarsi il criterio dell'estensione territoriale della res controversa e degli effetti diretti della vicenda. In particolare, l'ambito territoriale rilevante è stato individuato nella residenza delle ricorrenti al momento della proposizione del ricorso, tutte residenti nella Provincia di Cosenza. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Calabria nei termini perentori previsti dall'art. 15 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15 c.p.a.
nei modi e termini perentori stabiliti dall’art. 15 CPA
Disciplina la riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo indicato come competente dopo la declinatoria di competenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la disposizione di oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Nelle azioni risarcitorie iure hereditatis connesse a condotte dell'amministrazione militare, proposte dopo la cessazione del rapporto di servizio, il criterio della sede di servizio non determina la competenza territoriale del TAR.
- Il criterio generale della sede dell'autorità amministrativa può essere derogato quando gli effetti diretti della vicenda controversa si esplicano nel territorio di un diverso TAR.
- Per un'azione risarcitoria priva di un provvedimento amministrativo direttamente impugnato, l'ambito territoriale della res controversa può essere individuato nel luogo di residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso, quando lì si concentrano gli effetti diretti della vicenda.
- Dichiarata l'incompetenza territoriale, il giudice deve indicare il TAR competente e il giudizio può essere riassunto nei termini perentori stabiliti dall'art. 15 c.p.a.
Come è indicizzato
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