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Ordinanza

Ordinanza n. 294/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento: del Decreto n.-OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione nella parte in cui ha giudicato le infermità “Adenocarcinoma del cieco e sigma. In atto: esiti di ecolectomia destra e sigmoidectomia con metastasi epatiche e polmonari sottoposte a resezioni policrone in trattamento chemioterapico” ed “Ipertensione arteriosa in mediocre controllo farmacologico” non dipendenti da causa di servizio, negando altresì la richiesta di concessione del beneficio dell’equo indennizzo, nonché del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS-dell-OMISSIS- nella parte in cui ha giudicato le predette infermità sofferte dal ricorrente non dipendenti da fatti di servizio, del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n.-OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS- e di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi, ivi compreso il verbale Mod. B n. -OMISSIS-in data -OMISSIS- nella parte in cui la CMO di -OMISSIS-ha giudicato l’infermità “Adenocarcinoma del cieco e sigma. In atto: esiti di ecolectomia destra e sigmoidectomia con metastasi epatiche e polmonari sottoposte a resezioni policrone in trattamento chemioterapico” come “non stabilizzata”.

Giustizia amministrativa202301268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dell'Amministrazione militare e pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio che hanno escluso la dipendenza da causa di servizio di un adenocarcinoma del colon e dell'ipertensione arteriosa, nonché verbale della CMO che aveva qualificato come non stabilizzata la patologia tumorale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, deducendo di avere partecipato a due missioni in un teatro operativo estero caratterizzato, secondo la prospettazione difensiva, dalla dispersione di micro e nanoparticelle di metalli pesanti, e di avere contratto un adenocarcinoma del colon con metastasi e un'ipertensione arteriosa. Il giudizio era stato preceduto da una verificazione, disposta per accertare se il servizio avesse costituito fattore causale o concausale delle patologie. Il verificatore aveva escluso il nesso causale, valorizzando l'assenza di soddisfacenti criteri qualitativi, quantitativi e modali, l'anamnesi familiare positiva per il cancro del colon e l'età del ricorrente al momento della diagnosi. Nel frattempo, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 15 del 15 ottobre 2025, ha affermato che, per le patologie tumorali dei militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti nelle attività tipizzate dalla legge, il militare deve provare il servizio svolto in particolari condizioni ambientali od operative e il carattere tumorale della patologia, mentre grava sull'Amministrazione la prova di una specifica genesi extra-lavorativa. Il TAR ha quindi ritenuto necessario verificare nuovamente, alla luce di tale principio, se le condizioni di servizio abbiano aumentato il rischio di entrambe le patologie, se entrambe siano espressive di tale rischio e se emerga una genesi extra-lavorativa, con specifico esame dell'anamnesi familiare e dell'età del ricorrente per l'adenocarcinoma.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto un supplemento di verificazione per accertare, alla luce del principio di diritto sopravvenuto dell'Adunanza Plenaria, se le condizioni ambientali e operative del servizio abbiano aumentato il rischio sia della patologia tumorale sia dell'ipertensione, se le patologie siano espressive di tale aumento del rischio e se dagli atti emerga una specifica genesi extra-lavorativa per entrambe. Il verificatore dovrà sottoporre nuovamente il ricorrente a visita specialistica, assicurare il contraddittorio tecnico, consentire alle parti di nominare consulenti e formulare osservazioni sulla bozza di relazione, e depositare una relazione motivata entro 150 giorni. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 15 dicembre 2026. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sull'annullamento degli atti impugnati né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 603 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare)

    La disposizione è richiamata, tramite il principio dell'Adunanza Plenaria, quale base della rimodulazione degli oneri probatori per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali dei militari esposti a specifici rischi ambientali od operativi.

  • art. 1078 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    La disposizione regolamentare è richiamata, tramite il principio dell'Adunanza Plenaria, quale disciplina attuativa della rimodulazione degli oneri probatori nel sistema dell'equo indennizzo per causa di servizio.

  • d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    Disciplina il sistema dell'equo indennizzo per causa di servizio, nel cui ambito devono essere valutati il rapporto causale o concausale tra servizio e patologia.

  • art. 2087 c.c.

    È richiamato dall'Adunanza Plenaria come criterio sistematico per il riparto degli oneri probatori: il militare deve dimostrare il servizio in condizioni di rischio e la riconducibilità della patologia al rischio tipizzato, mentre l'Amministrazione deve provare una specifica genesi extra-lavorativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alle altre disposizioni sulla protezione dei dati sanitari, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto per la diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati sanitari e l'oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale insorta in un militare impiegato in missioni o in altre attività tipizzate dalla legge e svolte in particolari condizioni ambientali od operative, il militare deve dimostrare il servizio prestato in condizioni idonee ad aumentare il rischio e il carattere tumorale della patologia; non è invece necessario fornire la prova di un riscontro scientifico certo del nesso eziologico individuale.
  • In tale materia grava sull'Amministrazione la prova contraria di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Un giudizio medico-legale fondato soltanto sull'assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o con alto grado di credibilità razionale la correlazione causale tra esposizione e neoplasia è viziato per eccesso di potere.
  • Quando, dopo una prima verificazione, sopravviene un principio di diritto nomofilattico che modifica i criteri di riparto dell'onere probatorio e di valutazione del nesso causale, il giudice può disporre un supplemento di verificazione per verificare la compatibilità delle conclusioni già raggiunte con il nuovo criterio giuridico.
  • Il supplemento di verificazione deve esaminare non soltanto la patologia tumorale, ma ogni infermità oggetto del provvedimento impugnato, verificando per ciascuna se le condizioni di servizio abbiano aumentato il rischio, se la patologia sia espressiva di tale rischio e se sussista una specifica genesi extra-lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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