Ordinanza n. 295/2026 - Salerno, Sezione 3
per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta dell’amministrazione e servizio militare ritenuti causa dell’insorgenza di leucemia acuta linfoblastica, con domanda di risarcimento dei danni
Esito
La controversia
I ricorrenti, quali eredi del militare deceduto o comunque loro dante causa, hanno chiesto la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni derivanti dalla patologia di leucemia acuta linfoblastica, assumendo che essa fosse riconducibile al servizio prestato nell’Esercito Italiano. In particolare, il militare aveva partecipato a missioni all’estero, prestato servizio presso un poligono militare e svolto ulteriori operazioni fuori area. I ricorrenti hanno prospettato un nesso causale tra tali attività e l’esposizione a uranio impoverito, nanoparticelle e cicli vaccinali effettuati in vista delle missioni. Il Ministero della Difesa si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Il Collegio, ritenendo necessari specifici accertamenti medico-scientifici e contabili, ha disposto verificazione.
La decisione
Il giudizio non è stato definito nel merito. Il TAR ha disposto una verificazione, affidandola al Direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL, con facoltà di delega a un medico idoneo del medesimo Istituto e di avvalersi di ausiliari specialisti. Il verificatore dovrà accertare, applicando il criterio del più probabile che non, se la patologia sia riconducibile all’esposizione a uranio impoverito, nanoparticelle o ai cicli vaccinali connessi alle missioni; dovrà inoltre valutare il danno biologico, quantificarlo secondo le Tabelle del Tribunale di Milano e applicare la compensatio lucri cum damno, detraendo gli importi già percepiti a titolo indennitario. È previsto il contraddittorio tecnico mediante consulenti di parte, ai quali dovrà essere trasmessa la bozza di relazione e concesso un termine di dieci giorni per le osservazioni. La relazione, dettagliata e motivata, dovrà essere depositata entro 150 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. È stato posto provvisoriamente a carico di ciascuna parte un anticipo di euro 1.000 sul compenso e sulle spese del verificatore, salva la liquidazione definitiva all’esito della causa. La trattazione del merito è stata rinviata al 15 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 66, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di disporre la verificazione e di prevedere un anticipo sul compenso e sulle spese del verificatore, con liquidazione definitiva all’esito della causa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.
Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano
Sono indicate come parametro per la quantificazione monetaria del danno biologico.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia risarcitoria dipende da accertamenti medico-scientifici specialistici sul nesso causale e sulla quantificazione del danno, il giudice amministrativo può disporre una verificazione, assicurando il contraddittorio tra le parti e la possibilità di formulare osservazioni tecniche.
- Nelle controversie risarcitorie relative a patologie asseritamente riconducibili a esposizioni o trattamenti connessi al servizio militare, il nesso causale può essere sottoposto al criterio civilistico del più probabile che non, demandandone l’accertamento tecnico al verificatore.
- La quantificazione del danno biologico può essere demandata al verificatore mediante valutazione dell’incidenza percentuale sull’integrità psico-fisica e successiva monetizzazione secondo parametri tabellari indicati dal giudice.
- Nel calcolo del risarcimento deve essere considerato il principio della compensatio lucri cum damno, con detrazione delle somme già percepite dal danneggiato per il medesimo pregiudizio a titolo indennitario.
Come è indicizzato
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